RIVISTE LE PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEI NUOVI ALLACCI (Del. n. 87/06)

 

La Delibera 27 aprile 2006, n. 87/06 (pubblicata nella G.U. n. 119 del 24/05/06), ha profondamente rivisto il testo della Del. 40/04, andando fra l’altro a modificare sia l’attuale procedura standard per i nuovi allacci di impianti gas, che quella provvisoria, ed introducendo novità per il prossimo anno; ha inoltre posticipato ulteriormente gli accertamenti per gli impianti di utenza riattivati e modificati, nonché per gli impianti in servizio, ed ha rafforzato il controllo diretto da parte dei Comuni.


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LE REGOLE DELLA SICUREZZA
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LA GUIDA IMMERGAS n. 5 
"LE REGOLE DELLA SICUREZZA"

- Obblighi di progetto -

 

La guida Immergas n. 5 "Le regole della sicurezza " ha suscitato un notevole interesse e ci sono pervenuti inviti ad approfondire alcuni aspetti, tra cui quello della progettazionedegli impianti; questo tema verr? sviluppato in occasione della prossima ristampa (la prima edizione ? gi? in fase di esaurimento).

Naturalmente la trattazione dell'argomento dovr? tenere conto dell'impostazione editoriale delle Guide che sono destinate agli Utenti, per evidenziare loro quanta professionalit? e competenza accompagnino la progettazione e la realizzazione di un impianto termico.

E' comunque utile fin da ora rimarcare - in estrema sintesi - quale ? il quadro di riferimento degli obblighi di progetto; al fine di presentare una panoramica di tutti i casi in cui ? obbligatorio redigere un progetto da parte di professionisti abilitati ("iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze"), occorre innanzitutto distinguere due ambiti di applicazione:

 - sicurezza (Legge 46/90), trattata a pag. 7 della guida;
 - risparmio energetico
(Legge 10/91), trattato a pag. 11 della guida.

 

SICUREZZA
Nell'ambito di applicazione della normativa sulla sicurezza
(Legge 46/90), tra gli impianti relativi unicamente agli edifici adibiti ad uso civile, rientra l'impianto a gas (cos? come definito all'art. 1 del D.P.R. 447/91, decreto attuativo della Legge 46/90).
Come specificato a pag. 7 della guida, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 447/91, sono due i casi in cui un professionista abilitato (ad esempio, un ingegnere o un perito termotecnico) deve redigere un progetto:

1. quando l'impianto a gas che viene installato, trasformato o ampliato supera la portata 
    termica di 34,8 kW
(30.000 kcal/h);

2. quando lo scarico dei prodotti della combustione avviene mediante canne fumarie collettive.

Inoltre, ai sensi della UNI 10845 anche i sistemi multipli (= insieme di pi? sistemi i cui condotti di aspirazione aria e/o evacuazione fumi sono alloggiati verticalmente nel medesimo vano tecnico) e collettivi (= sistema nel quale pi? apparecchi similari, alimentati con lo stesso combustibile, sono raccordati alla stessa canna fumaria collettiva o allo stesso condotto intubato) vengono equiparati, come obblighi di progetto, alle canne fumarie collettive.

 

RISPARMIO ENERGETICO


Nell'ambito di applicazione del risparmio energetico (Legge 10/91) rientra l'impianto termico (cos? come definito nell'art. 1 del D.P.R. 412/93, decreto attuativo della Legge 10/91) alimentato con qualunque tipo di combustibile (solido, liquido o gassoso).
Come specificato a pag. 11 della guida, ai sensi dell'art. 26 della Legge 10/91, ? obbligatorio far redigere un progetto ad un professionista abilitato
per interventi relativi all'uso razionale dell'energia.
In particolare il Decreto Ministeriale 13/12/93 approva tre modelli tipo per la compilazione della relazione tecnica di cui all'art. 28 Legge 10/91, differenziati per le seguenti tipologie:

         1. opere

relative ad edifici di nuova costruzione o a ristrutturazionedi edifici (con      
             riferimento all'intero sistema "edificio" - "impianto termico"),
indipendentemente dalla
             portata termica dell'apparecchio;

         2. opere

relative agli impianti termici di nuova installazione in edifici esistenti e opere
             relative alla ristrutturazione degli impianti termici, indipendentemente dalla portata
             termica dell'apparecchio
;

          3. sostituzione di generatori di calore

; successivamente con la circolare ministeriale 13
              dicembre 1993, n. 231/F, si ? chiarito che, in caso di sostituzione di generatori di calore, il
              progetto ? obbligatorio solo per sostituzione di apparecchi aventi portata termica
              maggiore di 35 kW
(a meno che le competenti autorit? locali non stabiliscano che la
              presentazione della relazione tecnica sia da ritenere comunque necessaria anche per la
              sostituzione di generatori aventi portata termica inferiore a 35 kW).

Come anticipato, sar? cura dell'Ufficio Normativo approfondire il tema della progettazione degli impianti, cercando di armonizzare le richieste pervenuteci con l'impostazione della guida stessa rivolta principalmente agli utenti finali.

 

Distinti saluti,

 

ing. M. CANDI
Ufficio Normativo

IMMERGAS S.p.A.

           

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