RIVISTE LE PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEI NUOVI ALLACCI (Del. n. 87/06)

 

La Delibera 27 aprile 2006, n. 87/06 (pubblicata nella G.U. n. 119 del 24/05/06), ha profondamente rivisto il testo della Del. 40/04, andando fra l’altro a modificare sia l’attuale procedura standard per i nuovi allacci di impianti gas, che quella provvisoria, ed introducendo novità per il prossimo anno; ha inoltre posticipato ulteriormente gli accertamenti per gli impianti di utenza riattivati e modificati, nonché per gli impianti in servizio, ed ha rafforzato il controllo diretto da parte dei Comuni.


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PROROGA DI TERMINI

di entrata in vigore del testo unico in materia edilizia


A cura dell'Ufficio Normativo IMMERGAS
 

 

stato prorogato il termine per l'entrata in vigore dell'atteso Testo Unico per l'Edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - Testo A). Tale manovra ? stata attuata tramite l'approvazione della legge 31 dicembre 2001, n. 463, che stabilisce la conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimento di termini.

Contestualmente a tale proroga, sono stati rinviati anche i termini per l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti (D.M. 09/04/94).

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Sulla Gazzetta Ufficiale n? 7, pubblicata in data 09/01/02, ? stato recepita la Legge 31 dicembre 2001, n? 463, entrata in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

L'Art. 5-bis della suddetta disposizione, ha prorogato alla data del 30 giugno 2002, rinviando di sei mesi l'ormai attesissimo termine del 01 gennaio 2002, per l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n? 380 (Testo A) recante titolo "Testo Unico per le disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Si prevede quindi, come immediata conseguenza di tale proroga, una ulteriore dilazione dei nuovi termini per l'adeguamento degli impianti non a norma al 13 marzo 1990, data di entrata in vigore della L. 46/90.

Tale decreto, si ricorda, oltre ad un generale sforzo di riorganizzazione delle disposizioni in materia edilizia pubblicate nell'arco di almeno un cinquantennio (si pensi alla Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n? 1150) e tuttora vigenti, ha riscritto nella Parte II, rispettivamente ai Capi V e VI, le fondamentali normative tecniche per la sicurezza degli impianti (Legge 46/90) e quelle per il contenimento del consumo di energia negli edifici (di cui al Titolo II della Legge 10/91).

Le principali novit? nei suddetti campi, si ricorda a tal proposito, saranno le seguenti:

  • ilsuperamento, finalmente, delladistinzione, aifinidellasicurezzadegliimpianti, basatasulladestinazioned'uso, degliedifici;
  • l'introduzione, anche nel contesto dell'attivit? edilizia di uno Sportello Unico, in qualit? singolo interlocutore amministrativo per le imprese e il cittadino, al fine dell'ottenimento di documentazione e certificazioni;
  • la possibilit? per il committente di prescindere dall'obbligo di presentazione dei progetti, qualora quest'ultimo dichiari l'intenzione di fare eseguire il collaudo degli impianti installati da parte di professionistiabilitati, che potranno anche non essere intervenuti nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera;
  • introduzione, ai fini dell'abilitazione alle attivit? impiantistiche, dell'attestazione per le relative categorie da parte di Societ? Organismo di Attestazione (le cosiddette S.O.A.);
  • la perdita della distinzione tra certificazione di abitabilit? e agibilit?, strettamente correlata alla destinazione d'uso dell'edificio, con la riduzione al solo titolo di agibilit?;
  • l'obbligo da parte di Comuni e Regioni di adeguamento dei propri regolamenti alle prescrizioni del Capo V del decreto stesso.

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All'Art. 3-bis della suddetta Legge 31 dicembre 2001, n? 463, sono stati, inoltre, prorogati i termini per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni per la prevenzione incendi, relativamente alle strutture ricettiva con oltre venticinque posti letto, relativamente alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attivit? ricettive turistico-alberghiere (gi? approvata con D. M. 9 aprile 1994). Tale termine ? stato prorogato alla data del 31 dicembre 2004.

Secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 09/04/94, tali termini sono stati previsti ad un massimo di:

  • cinque anni per quanto riguarda le disposizioni alla lettera b);
  • otto anni per quanto riguarda le disposizioni alla lettera c).

In particolare, i termini relativi alla lettera b) sono stati gi? precedentemente modificati dall'articolo unico del D.M. 7 aprile 1999,"Modificazione dell'allegato al decreto ministeriale 9 aprile 1994 recante l'approvazione alla regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivit? ricettive turistico-alberghiere" (G.U. n. 91, 20/04/99).

Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, il Ministro dell'interno provveder? ad aggiornare le disposizioni del D.M. 09/04/94 relative alle attivit? ricettive esistenti, con particolare riguardo a quelle ubicate nei centri storici.

Distinti saluti,

I. BIACCHI
Ufficio Normativo
IMMERGAS S.p.A.

 

 

Per avere ulteriori informazioni o chiarimenti, potete telefonare al Numero Verde 800 306 306 chiedendo dell'Ufficio Normativo IMMERGAS.

 

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