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Nella G.U. n. 116, del 20/05/2005, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 28 aprile 2005, "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi".
L'art. 7 del Decreto ha specificato che «Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia dal Ministero dell'interno, fatto salvo quanto previsto all'art. 2 per gli impianti esistenti». Pertanto, la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti termici alimentati da combustibili liquidi, pubblicata in allegato al decreto, va a sostituire: - le "Norme di sicurezza da applicarsi nella progettazione, installazione ed esercizio di impianti termici ad olio combustibile od a gasolio" emanate con la Circolare n. 73 del 29 luglio 1971;
- le "Norme di sicurezza antincendi da applicarsi nella progettazione ed installazione di impianti di produzione calore a servizio delle serre", emanate con D.M. 9 febbraio 1989. Questo provvedimento, pertanto, rimane in vigore per i soli impianti alimentati a combustibili solidi (per gli impianti a combustibili gassosi si veda il punto 4.7 - Installazione all'interno di serre - della Regola tecnica di cui al D.M. 12/04/1996, cha ha abrogato tutte le precedenti disposizioni in materia di impianti gas > 35 kW).
Il nuovo testo ricalca la struttura della Regola tecnica per gli impianti termici a gas emanata con il D.M. 12/04/1996, senza dimenticare di riprendere ed aggiornare alcuni dei "Requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici" già previsti dal Capo II del D.P.R. n. 1391/1970, regolamento per l'esecuzione della Legge n. 615/66, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici funzionanti a combustibili solidi e liquidi.
I testi dei provvedimenti sopra citati sono disponibili nella sezione normativa del sito.
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