RIVISTE LE PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEI NUOVI ALLACCI (Del. n. 87/06)

 

La Delibera 27 aprile 2006, n. 87/06 (pubblicata nella G.U. n. 119 del 24/05/06), ha profondamente rivisto il testo della Del. 40/04, andando fra l’altro a modificare sia l’attuale procedura standard per i nuovi allacci di impianti gas, che quella provvisoria, ed introducendo novità per il prossimo anno; ha inoltre posticipato ulteriormente gli accertamenti per gli impianti di utenza riattivati e modificati, nonché per gli impianti in servizio, ed ha rafforzato il controllo diretto da parte dei Comuni.


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Prorogati i termini per l’adeguamento dei requisiti delle strutture turistico - ricettive ai fini della prevenzione incendi

È stato pubblicato sulla G.U. n. 303, del 30/12/05, il D.Lgs. 30/12/05. Il Decreto, approvato in data 22/12/05, individua una serie di disposizioni legislative, afferenti a un insieme alquanto eterogeneo di discipline, ma accomunate dalla maggiore urgenza di una revisione dei termini attuazione, al fine della loro più rigorosa precisa applicazione da parte dei soggetti interessati (da cui l’acronimo decreto “mille proroghe”, con cui il disposto legislativo è indicato dagli addetti ai lavori). Tra gli interventi previsti dal Decreto, diversi interessano il settore edilizio ed energetico.
Tra i più interessanti, soprattutto per gli addetti al settore della progettazione, oltre che per l’imprenditoria operante nel settore turistico-alberghiero, si segnala all’art. 5 del suddetto Decreto, si segnala la proroga, del termine per l’adeguamento delle strutture ricettive alle prescrizioni previste ai fini della prevenzione degli incendi dal D.M. 09/04/94 e successive modifiche, ai fini della loro messa a norma.
Tale termine è stato ulteriormente prorogato alla data del 30 giugno 2006 e si applica alle sole strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto (ricadenti quindi nella definizione di Attività 84, ai sensi del D.M. 16/02/82), che abbiano presentato richiesta di nulla osta ai Vigili del Fuoco entro il 30/11/04.


Ricordiamo che originariamente il D.M. 09/04/94 avevo previsto una suddivisione dell’adeguamento delle attività in oggetto alle disposizioni di prevenzione incendi, in tre fasi, da svolgersi con le seguenti tempistiche:

  • entro due anni dalla entrata in vigore del Decreto per quanto riguarda le disposizioni gestionali relative a gestione della sicurezza, addestramento del personale e registro dei controlli;
  • entro il 31 dicembre 1999 per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni, con esclusione di quanto previsto a per l'adeguamento, all'interno delle camere per ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi a quanto previsto in merito ai requisiti di reazione al fuoco dei materiali;
  • otto anni per l'adeguamento, all'interno delle camere per ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi a quanto previsto in merito ai requisiti di reazione al fuoco dei materiali.

Va specificato che, in proposito, quest’ultimo termine, coincidente con il compimento della messa a norma per le strutture esistenti, è già stato in passato più volte prorogato.

La prima proroga alla data del 31/12/2004, è stata introdotta dall’art. 3-bis del DL 23 novembre 2001, n. 411 convertito nella Legge 31 dicembre 2001, n. 463 (G.U. n. 7, 09/01/02), secondo quando di seguito riportato:

“Art. 3-bis - Adeguamenti  alle  prescrizioni  antincendio  per  le  strutture ricettive esistenti

1.     Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento alle disposizioni di  prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le  attività ricettive turistico-alberghiere, approvata del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle  attività ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici.”.


Il termine era stato ulteriormente prorogato al 31/12/2005, dall'art. 14 della Legge 27 dicembre 2004, n. 306 – pubblicata nella G.U. del 27/12/04 – che aveva, di fatto, posticipato di un anno il termine previsto dall'art. 3-bis, comma 1 del D.L. 411/01di cui sopra. Tale proroga si applicava alle strutture ricettive esistenti per le quali era stato presentato al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, entro il 30 giugno 2005, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 37/1998 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

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