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Dal confronto con le associazioni degli installatori, dei distributori e dei venditori di gas, convocate dall’Autorità il 14/09/2005, è emersa l’urgenza di nuove disposizioni transitorie per permettere a tutti i soggetti interessati, a partire dai clienti finali e dagli installatori, di avere più tempo per adeguarsi al regolamento emanato con Delibera 40/04.
Pertanto, con Delibera 192/05 l’Autorità ha emanato disposizioni transitorie per l’attivazione dei nuovi impianti di utenza ed ha fatto slittare l’avvio degli accertamenti sugli impianti “riattivati o modificati” e su quelli “in servizio”.
Si riassume di seguito quanto disposto dall’AEEG con Delibera 192/05: - fino al 30 settembre 2006 le Aziende gas avranno la possibilità di applicare la “procedura semplificata provvisoria”, ovvero di attivare la fornitura per i nuovi impianti di utenza a gas previa acquisizione dei soli moduli di cui agli Allegati A e B (per impianti ricadenti nell’ambito di applicazione della L. 46/90) o C e D (per i restanti impianti), completati dal solo Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell’Impresa installatrice.
Copia della Dichiarazione di conformità, completa degli Allegati obbligatori, dovrà essere consegnata all’Azienda gas entro 180 giorni (contro i 30 previsti dalla Del. 40/04) dall’attivazione della fornitura, per gli accertamenti documentali.
 - Sono state fissate le seguenti nuove tempistiche per le attività di accertamento riguardanti le altre tipologie di impianti previste dalla Delibera 40/04:
- 1° aprile 2007 per impianti gas modificati o riattivati;
- 1° ottobre 2007 per impianti gas in esercizio.
Si ricorda che il regolamento di cui alla Delibera n. 40/04 si applica a tutti i tipi di gas distribuiti a rete ed a tutti gli impianti di utenza, fatta esclusione per gli impianti destinati solo ad usi industriali ed artigianali.
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