RIVISTE LE PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEI NUOVI ALLACCI (Del. n. 87/06)

 

La Delibera 27 aprile 2006, n. 87/06 (pubblicata nella G.U. n. 119 del 24/05/06), ha profondamente rivisto il testo della Del. 40/04, andando fra l’altro a modificare sia l’attuale procedura standard per i nuovi allacci di impianti gas, che quella provvisoria, ed introducendo novità per il prossimo anno; ha inoltre posticipato ulteriormente gli accertamenti per gli impianti di utenza riattivati e modificati, nonché per gli impianti in servizio, ed ha rafforzato il controllo diretto da parte dei Comuni.


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Pubblicato il ''Testo Unico Ambiente''. Novità anche per le emissioni degli impianti termici
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Nel S.O. n. 96 alla G.U. n. 88 del 14/04/06 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”. Tale decreto – in vigore dal 29 aprile 2006 – è nato dall’esigenza di riordinare, coordinare e semplificare la legislazione ambientale, fino ad oggi ripartita su vari provvedimenti; disciplina, infatti, le seguenti materie:

-   nella Parte II, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

-    nella Parte III, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione  delle risorse idriche;

-    nella Parte IV, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;

-    nella Parte V, la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;

-    nella Parte VI, la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente.

Queste alcune delle indicazioni contenute nella Parte V che disciplina – fra l’altro – anche le emissioni provenienti dagli “Impianti termici civili”:

-    gli impianti di combustione di potenza termica nominale inferiore a 3 MW, alimentati a metano o a  GPL, non devono essere sottoposti ad autorizzazione;

-    gli impianti termici civili di potenza termica superiore a 35 kW devono rispettare le caratteristiche tecniche, pertinenti al tipo di combustibile, previste dalla Parte II dell’Allegato IX alla parte V del decreto;

-    i valori delle emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica superiore a 35 kW devono essere controllati almeno annualmente dal “responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico” – come definito dall’art. 11, comma 1 del D.P.R. 412/93 – nel corso delle normali operazioni di controllo e manutenzione (avvalendosi di un manutentore abilitato per legge). I valori misurati vanno riportati nel Libretto di centrale, come previsto anche dalle disposizioni riguardanti il risparmio energetico.

Nella sezione “NORMATIVA” è possibile visionare e scaricare il testo del: “Sommario”, “Parte I”, “Parte V”, “Indice Allegati”, “Allegati Parte v” al D.Lgs. 152/06.