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Nel S.O. n. 183 alla G.U. n. 186 dell’11/08/06 è stata pubblicata la Legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “Conversione in legge del D.L. 223/06 riguardante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”. Queste le novità in materia di agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie: - DETRAZIONE IRPEF (Art. 35, commi 19 e 20 del DL 223/2006).
A partire dal 4 luglio 2006 la fruizione della detrazione IRPEF del 41% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia è subordinata alla condizione che l’importo del costo per la manodopera sia indicato separatamente nella fattura, pena decadenza dell’agevolazione. Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 la detrazione IRPEF passa al 36% ed il limite di spesa su cui applicare la detrazione, pari a massimo 48.000 euro complessivi, è riferito all'immobile oggetto degli interventi e non più alla persona fisica ed all’unità immobiliare.
- IVA AGEVOLATA (Art. 35, commi 35-ter e 35-quater del DL 223/2006).
L’IVA al 10% in materia di recupero del patrimonio edilizio è applicabile alle prestazioni fatturate dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006. La detrazione IRPEF applicabile a tali interventi è ridotta al 36%. In pratica – come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4 agosto 2006, n. 28/E (scaricabile dal sito www.finanze.it) – la detrazione dall’IRPEF nella misura del 41% può essere fruita solamente in corrispondenza di lavori fatturati con l’aliquota del 20%. Coerentemente, ai lavori fatturati con l’aliquota IVA del 10 % dovrà essere applicata la detrazione dall’IRPEF nella misura del 36%.
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