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Dal 1° luglio 2007 l’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA è OBBLIGATORIO per la compravendita di edifici aventi superficie utile di oltre 1000 m². Secondo il D.Lgs. 311/06, che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 192/05, l’obbligo di certificazione energetica scatta con le seguenti scadenze temporali: Dal | Tipologia edilizia | Nel caso di | 01/07/2007 | Edifici con superficie utile > 1.000 m² | compravendita dell’intero immobile | 01/07/2008 | Edifici con superficie utile = o < 1.000 m² | compravendita dell’intero immobile (con esclusione delle singole unità immobiliari) | 01/07/2009 | Singole unità immobiliari | compravendita |
L’attestato di certificazione energetica ha una validità di 10 anni, ma va aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto. Gli obiettivi perseguiti con tale documento sono infatti i seguenti: - definire un indicatore del consumo energetico dell’edificio nell’interesse dell’utente; - collegare il valore dell’edificio nel mercato immobiliare al suo consumo energetico; - rendere più trasparenti i rapporti con i fornitori di energia e di servizi energetici; - identificare gli edifici che necessitano di interventi di efficienza più approfonditi; - fornire elementi per l’implementazione di interventi di risparmio energetico. Sempre dal 1° luglio 2007, inoltre, tutti i CONTRATTI (nuovi o rinnovati) relativi alla GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI O DI CLIMATIZZAZIONE degli EDIFICI PUBBLICI – o nei quali figura come committente un soggetto pubblico – devono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica. Si ricorda anche che dal gennaio scorso l'attestato di certificazione energetica serve anche per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni previste per interventi di “riqualificazione energetica” di edifici od impianti (vedi la Newsletter 03/2007, “Pubblicato il decreto attuativo per la detrazione 55% IRPEF”). IMPORTANTE: in attesa della pubblicazione delle LINEE GUIDA NAZIONALI per la certificazione energetica degli edifici – che definiranno le prestazioni oggetto di certificazione, il sistema di classificazione, le metodologie di calcolo, il sistema di accreditamento e le procedure di rilascio del certificato – il D.Lgs. 311/06 stabilisce che l’attestato di certificazione energetica venga sostituito: - dall’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA, asseverato dal direttore dei lavori e presentato al Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, oppure - dall’equivalente procedura di certificazione energetica prevista dal Comune con proprio regolamento antecedente al 08/10/2005. Si ricorda che, secondo il D.Lgs. 311/06, l’attestato di qualificazione energetica e l’equivalente procedura di certificazione energetica perdono la loro efficacia trascorsi 12 mesi dall'emanazione delle Linee guida nazionali. Il testo del D.Lgs. 192/05, come modificato dal D.Lgs. 311/06, è scaricabile dalla sezione NORMATIVE (anno 2006).
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