RIVISTE LE PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEI NUOVI ALLACCI (Del. n. 87/06)

 

La Delibera 27 aprile 2006, n. 87/06 (pubblicata nella G.U. n. 119 del 24/05/06), ha profondamente rivisto il testo della Del. 40/04, andando fra l’altro a modificare sia l’attuale procedura standard per i nuovi allacci di impianti gas, che quella provvisoria, ed introducendo novità per il prossimo anno; ha inoltre posticipato ulteriormente gli accertamenti per gli impianti di utenza riattivati e modificati, nonché per gli impianti in servizio, ed ha rafforzato il controllo diretto da parte dei Comuni.


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Impianti termici: importanti novità in materia di progettazione, sostituzione e manutenzione!
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Nel S.O. n. 26/L alla Gazzetta Ufficiale del 01/02/07 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, “Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.

Con tale decreto, entrato in vigore il 2 febbraio, sono state finalmente introdotte disposizioni correttive ed integrative che pongono rimedio a diversi aspetti del D.Lgs. 192/05 che, da subito, si sono rivelati poco applicabili agli occhi dei professionisti del settore, anche riguardo alla progettazione dei NUOVI impianti termici, alla sostituzione di caldaie su impianti esistenti ed agli interventi di MANUTENZIONE.

Di seguito sono riportate, in particolare, le novità relative agli interventi in impianti termici di potenza inferiore a 35 kW.

 

IMPIANTI NUOVI

Nei casi di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazione di edifici esistenti, il decreto indica delle condizioni sufficienti di tipo impiantistico che, se rispettate tutte, permettono di evitare al progettista il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria:

1° Condizione Sufficiente

La caldaia deve avere un rendimento utile, al 100% della potenza, pari a:

-    90 + 2·log Pn (secondo il D.P.R. 660/96 è il limite di rendimento, alla potenza massima, corrispondente a quello delle caldaie a 3 stelle), per le zone climatiche A, B, C;

-    93 + 2·log Pn (secondo il D.P.R. 660/96 è il limite di rendimento, alla potenza massima, corrispondente a quello delle caldaie a 4 stelle), per le zone climatiche D, E, F.

2° Condizione Sufficiente

La temperatura media del fluido termovettore in corrispondenza delle condizioni di progetto sia non superiore a 60 °C.

3° Condizione Sufficiente

Siano installati almeno una centralina di termoregolazione programmabile in ogni unità immobiliare e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente.

 

SOSTITUZIONE CALDAIE

Anche nei casi di semplice sostituzione di generatori di calore in impianti esistenti il decreto indica delle condizioni sufficienti che, se rispettate tutte, permettono di soddisfare le disposizioni in tema di uso razionale dell’energia:

1° Condizione Sufficiente.

La caldaia deve avere un rendimento utile, al 100% della potenza, pari a 90 + 2·log Pn (secondo il D.P.R. 660/96 è il limite di rendimento, alla potenza massima, corrispondente a quello delle caldaie a 3 stelle) per tutte le zone climatiche.

2° Condizione Sufficiente.

Siano installati (salvo che ne sia dimostrata la non fattibilità tecnica) almeno una centralina di termoregolazione programmabile in ogni unità immobiliare e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente.

Il D.Lgs. 311/2006 prevede deroghe per sistemi fumari inadeguati: nei casi di semplice sostituzione si può derogare dalle disposizioni precedenti quando siano presenti problemi di sicurezza (ad esempio, CCR) e contemporaneamente NON sia possibile scaricare a parete con caldaie ecologiche.

In tali casi, la nuova caldaia deve avere un rendimento utile, al 30% del carico, almeno pari a 85 + 3·log Pn.

La deroga deve essere motivata in una Relazione tecnica.

 

MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI

Il decreto ha ribadito e chiarito che le modalità e le periodicità di manutenzione sono fissate, nell’ordine, da:

-  Impresa installatrice,

-  Fabbricante degli apparecchi/componenti dell’impianto termico,

-  Norme UNI e CEI.

Per quanto riguarda, invece, i controlli di efficienza energetica di cui agli allegati F e G, da non confondere con la manutenzione, questi devono essere effettuati:

-  ogni 6 mesi, per impianti aventi potenza superiore a 350 kW;

-  ogni anno, per impianti aventi potenza compresa fra 35 kW e 350 kW;

-  ogni 2 anni per gli impianti asserviti a caldaie a camera aperta (potenza inferiore a 35 kW) installate all’interno;

-  ogni 4 anni per gli impianti asserviti a caldaie a camera aperta installate all’esterno e caldaie a camera stagna (potenza inferiore a 35 kW).

Dopo l’ottavo anno di vita del generatore (avente portata termica non superiore a 35 kW), la periodicità del controllo diventa, in ogni caso, pari a 2 anni.

 

Il testo del D.Lgs. 311/06 ed il testo integrato del D.Lgs. 192/05 sono disponibili nella sezione “Normative”.