|
Ecco il sunto delle modalità operative per interventi di “Sostituzione di Impianti di climatizzazione invernale” La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha introdotto la Detrazione 55% IRPEF per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, di seguito elencati: Tipologia di intervento Rif.: Legge 296/2006 | Det. IRPEF | Valore max detrazione (da ripartire in 3 quote annuali di pari importo) | Art. 1, c. 347) Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione | 55% | 30.000 € | Art. 1, c. 346) Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, per piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università | 60.000 € | Art. 1, c. 345) Strutture opache verticali, strutture opache orizzontali – coperture e pavimenti – finestre comprensive di infissi (con requisiti di trasmittanza termica di cui all’Allegato D del D.M. 19/02/07, che sostituisce l’analoga, ma errata, Tabella 3 della L. 296/06) | 60.000 € | Art. 1, c. 344) Riqualificazione energetica di edifici esistenti ( occorre ottenere un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori di cui all'Allegato C del D.M. 19/02/07 ) | 100.000 € |
Le disposizioni attuative, relative agli interventi sopra elencati, sono state pubblicate con D.M. 19 febbraio 2007 (G.U. n. 47 del 26/02/07). Si riporta, di seguito, il sunto delle disposizioni riguardanti gli: «Interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione» (rif. art. 1 c. 347 della Legge 296/06 e D.M. 19/02/07). Detrazione 55% IRPEF per interventi di “riqualificazione energetica”: Spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 % degli importi rimasti a carico del contribuente, fino al valore massimo indicato per le varie tipologie di interventi (30.000 euro per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale), da ripartire in 3 quote annuali di pari importo. ATTENZIONE: Le detrazioni di cui al D.M. 19/02/07 NON sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi. SOGGETTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE: - persone fisiche, enti e soggetti, non titolari di reddito d'impresa,
- soggetti titolari di reddito d'impresa,
che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi di “riqualificazione energetica” sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. SPESE AMMESSE ALLA DETRAZIONE: - interventi impiantistici, comprensivi delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, con impianti dotati di caldaie a condensazione, nonché degli interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
- prestazioni professionali, comprensive della redazione dell'Attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: 1. ASSEVERAZIONE (dichiarazione stilata da un professionista) di un tecnico abilitato alla progettazione di edifici/impianti che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti indicati dal D.M. N.B. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale l'ASSEVERAZIONE deve specificare che: - sono installati GENERATORI DI CALORE A CONDENSAZIONE con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn (dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW);
- sono installate VALVOLE TERMOSTATICHE A BASSA INERZIA TERMICA, o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata, su tutti i corpi scaldanti, fatta esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 °C.
Per i soli interventi di sostituzione con impianti aventi potenza nominale del focolare ≥ 100 kW, oltre al rispetto di quanto sopra indicato, l'asseverazione deve recare le seguenti ulteriori specificazioni: - che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
- che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;
- che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.
IMPORTANTE: Per impianti di potenza nominale del focolare < 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una CERTIFICAZIONE DEI PRODUTTORI delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle Certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto. 2. ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA, ovvero di QUALIFICAZIONE ENERGETICA. L'Attestato, contenente i dati elencati nello schema di cui all'Allegato A al D.M. 19/02/07, è prodotto da un tecnico abilitato alla progettazione di edifici/impianti, che può essere il medesimo che produce l'Asseverazione. N.B. L'attestato di certificazione energetica degli edifici è prodotto, dopo l’esecuzione degli interventi, utilizzando: le procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, o le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005. In ASSENZA delle procedure di cui sopra, in luogo dell'attestato di certificazione energetica è prodotto l'ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA predisposto successivamente alla esecuzione degli interventi, conformemente allo schema di cui all'Allegato A al D.M. 19/02/07 ed asseverato da un tecnico abilitato. IMPORTANTE: Per interventi di installazione di impianti di potenza nominale del focolare < 100 kW, per la determinazione dell'indice di prestazione energetica ai fini dell'attestato di qualificazione energetica, si può: - adottare il calcolo di cui al comma 3 del D.M. 19/02/07, da effettuarsi conformemente a quanto previsto dall’Allegato I – “Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici” – del D.Lgs. 192/05, e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. 311/06),
o, in alternativa - applicare la metodologia di cui all'Allegato B al D.M. 19/02/07, recante “Schema di procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio”.
3. SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA AGLI INTERVENTI REALIZZATI contenente i dati elencati nello schema di cui all'allegato E al D.M. 19/02/07. ATTENZIONE: La documentazione di cui ai punti 2 e 3 va trasmessa all'ENEA nei tempi indicati dal D.M. 19/02/07. ULTERIORI OBBLIGHI DA RISPETTARE: - il PAGAMENTO delle spese sostenute deve essere effettuato MEDIANTE BONIFICO bancario o postale;
- va conservata ed esibita, previa richiesta degli uffici finanziari, tutta la documentazione sopra indicata.
Il testo integrale del D.M. 19/02/07 è presente nella sezione “NORMATIVE”, anno 2007, di questo sito.
|