RIVISTE LE PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEI NUOVI ALLACCI (Del. n. 87/06)

 

La Delibera 27 aprile 2006, n. 87/06 (pubblicata nella G.U. n. 119 del 24/05/06), ha profondamente rivisto il testo della Del. 40/04, andando fra l’altro a modificare sia l’attuale procedura standard per i nuovi allacci di impianti gas, che quella provvisoria, ed introducendo novità per il prossimo anno; ha inoltre posticipato ulteriormente gli accertamenti per gli impianti di utenza riattivati e modificati, nonché per gli impianti in servizio, ed ha rafforzato il controllo diretto da parte dei Comuni.


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Nuovi allacci gas: dal 1° aprile 2007 cambia procedura e modulistica!
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2007
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2004
2003
2002
2001
2000
1999

Queste le NOVITÀ previste dalla Delibera 87/06 - recante modifiche alla Delibera 40/04 - per le RICHIESTE DI ATTIVAZIONE della fornitura di gas presentate a partire dal 1° aprile 2007:

- viene introdotta una NUOVA PROCEDURAcon MODULISTICA DEDICATA, mentre scompare la procedura semplificata; 

- il Distributore, di prassi, attiva la fornitura di gas a seguito dell'accertamento documentale, con esito positivo, sulla documentazione prevista dalla Legge 46/90. Con la Del. 87/06 il Distributore di gas può attivare la fornitura anche in caso d'incompletezza della documentazione inviata dal cliente finale (ACCERTAMENTO IMPEDITO), purché abbia ricevuto almeno la parte di documentazione con la quale l'installatore dichiara di avere realizzato l'impianto in modo conforme alla legislazione in tema di sicurezza.

- viene rafforzato il controllo diretto da parte dei Comuni: il mancato invio, da parte del cliente finale, di tutta la documentazione prevista dalla Legge 46/90 (NO Allegati obbligatori alla Dichiarazione di conformità = ACCERTAMENTO IMPEDITO) viene segnalato al Comune che potrà effettuare una verifica diretta dell'impianto di utenza, con un contributo alle spese di verifica - pari a 60 € - a carico del cliente ancora inadempiente;

- il Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'installatore può essere SOSTITUITO da una copia della Visura camerale riportante le stesse informazioni (resta la possibilità, qualora fossero decorsi i termini di validità del certificato presentato, di dichiarare - in calce alla copia del certificato - che quanto indicato nello stesso alla data della dichiarazione medesima non è variato;

- la MODULISTICA da utilizzare per la procedura di attivazione viene così SEMPLIFICATA:

  •  vengono introdotti gli Allegati F e G, forniti dall'Az. gas al cliente finale e recanti le informazioni utili per una corretta  applicazione della nuova procedura per l'attivazione;
  •  i modelli A, B, C e D vengono così sostituiti dagli Allegati H e I:
 

Allegati A, C (Del. 40/04) => Allegato H (Del. 87/06)

Allegati B, D (Del. 40/04) => Allegato I   (Del. 87/06)

La NUOVA procedura per l'ACCERTAMENTO DOCUMENTALE può essere così sintetizzata:

 

Allegati H e I
(+Allegati obbligatori alla Dichiarazione di Conformità)

 

=>

 

 

 

ACCERTAMENTO documentazione:
POSITIVO

 

=>

 

FORNITURA GAS


NOTA BENE: la "PROCEDURA STANDARD" in vigore dal 1° aprile 2007 NON prevede più la consegna del modello ministeriale della Dichiarazione di Conformità al DISTRIBUTORE (che prima, in caso di non ricezione, poteva sospendere la fornitura).
L'installatore DEVE comunque EFFETTUARE LE PROVE DI SICUREZZA E FUNZIONALITÀ e, in caso di esito positivo, RILASCIARE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ al cliente, al Comune ed alla Camera di Commercio, nel rispetto della Legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti.

CASO DI ACCERTAMENTO IMPEDITO

Nel caso in cui vengano inviati gli Allegati H e I accompagnati SOLO dal Certificato dei requisiti tecnico-professionali dell'impresa (o Visura camerale), si ricade nell'ACCERTAMENTO IMPEDITO:

 

Allegati H e I
(+Certificato requisiti Ditta Installatrice o Visura camerale)

 

=>

 

ACCERTAMENTO documentazione: IMPEDITO

 

=>

 

 

 

 

FORNITURA GAS

 

=>

 

Possibile
VERIFICA DIRETTA da parte del Comune


ATTENZIONE!

Il DISTRIBUTORE, nei casi di ACCERTAMENTO IMPEDITO, comunica tempestivamente per iscritto:

- al Comune competente i dati identificativi dell'impianto di utenza e gli estremi dell'installatore interessato;

- al cliente finale che l'accertamento del suo impianto risulta impedito e che di questo è stato informato il Comune che potrà effettuare una verifica diretta sull'impianto con un costo a suo carico di 60 euro.

Copia della comunicazione inviata al cliente finale viene trasmessa al VENDITORE interessato.