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Nel S.O. n. 48 alla G.U. n. 47, 26/02/07 è stato pubblicato il testo del DL 28 dicembre 2006, n. 300, coordinato con la Legge di conversione n. 17, del 26 febbraio 2007 (pubblicata nello stesso S.O.), recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa e disposizioni diverse». Con la conversione in legge sono state, di fatto, prorogate: - al 31 dicembre 2007 l’entrata in vigore del Capo V della parte II del T.U. Edilizia riguardante le normative tecniche per la sicurezza degli impianti (Legge 46/90).
L'art. 3, comma 1 del testo coordinato del DL 28 dicembre 2006, n. 300, ha rimandato l'entrata in vigore del Capo V del D.P.R. 380/01, fino all'entrata in vigore del NUOVO regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti (la c.d. "NUOVA" L. 46/90, di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. "a" del DL 203/2005, convertito dalla L. 248/2005) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. Specifica, inoltre, che a decorrere dalla data di cui sopra, saranno abrogati il D.P.R. 447/1991, gli articoli da 107 a 121 del D.P.R. 380/2001, nonché la Legge 46/1990, ad eccezione degli artt. 8, 14 e 16, «...le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti ...» dal nuovo regolamento di cui sopra. È importante ricordare che: - la proroga NON si applica agli edifici scolastici, per i quali il capo V è entrato il vigore nel giugno 2003; - slitta l’entrata in vigore del D.M. 24/11/2004 (G.U. n. 288, del 09/12/04) secondo il quale, a partire dall’entrata in vigore dell’art. 109 del D.P.R. 380/01, gli installatori/manutentori degli impianti di cui alla L. 46/90 dovranno essere iscritti ad un apposito Albo tenuto dalle Camere di commercio! - al 31 dicembre 2007 il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi all’adeguamento delle strutture ricettive, previsto dalla Legge 306/2004.
L'art. 3, comma 4 del testo coordinato del DL ha nuovamente posticipato il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'art. 14, comma 1, del DL 266/2004, convertito, con modificazioni, dalla Legge 306/2004, per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30/06/2005. Slitta, pertanto, al 31 dicembre 2007 il termine previsto dal D.M. 9 aprile 1994 per l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle attività ricettive turistico-alberghiere esistenti con oltre venticinque posti letto. Tale proroga si applica alle strutture ricettive esistenti per le quali sia stato presentato al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, entro il 30 giugno 2005, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 37/1998 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59). - al 31 luglio 2007 l’entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 152/2006 – TESTO UNICO dell’ambiente – recante “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC)”.
Questa parte del provvedimento sarebbe dovuta entrare in vigore 120 giorni dopo la sua pubblicazione in G.U., cioè il 12 agosto 2006.
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