RIVISTE LE PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEI NUOVI ALLACCI (Del. n. 87/06)

 

La Delibera 27 aprile 2006, n. 87/06 (pubblicata nella G.U. n. 119 del 24/05/06), ha profondamente rivisto il testo della Del. 40/04, andando fra l’altro a modificare sia l’attuale procedura standard per i nuovi allacci di impianti gas, che quella provvisoria, ed introducendo novità per il prossimo anno; ha inoltre posticipato ulteriormente gli accertamenti per gli impianti di utenza riattivati e modificati, nonché per gli impianti in servizio, ed ha rafforzato il controllo diretto da parte dei Comuni.


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Marzo 2008 - NUOVA 46/90 pubblicata in Gazzetta Ufficiale!
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Nella G.U. n. 61 del 12/03/2008 è stato pubblicato il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, recante “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.

Ricordiamo che la Legge 248/05 aveva stabilito l’abrogazione della legge sulla sicurezza degli impianti entro il 31/12/07 e l’emanazione di un nuovo regolamento; con il D.M. 37/08in vigore dal prossimo 27 marzosi andrà a sostituire la Legge 46/90 (tranne gli articoli 8, 14 e 16), il D.P.R. 447/91, suo decreto attuativo ed, inoltre, a cancellare il Capo V della parte II del D.P.R. 380/01 (in vigore nei primi due mesi del 2008, poi nuovamente abrogato dalla conversione in legge del DL 248/07, meglio noto come "MILLEPROROGHE).

 

Di seguito sono riportate le principali NOVITÀ introdotte dal D.M. 37/08:

 

CAMPO DI APPLICAZIONE (art. 1)

Il D.M. 37/08 si applica agli IMPIANTI installati in edifici ad uso:

- civile;

- commerciale;

- terziario;

- artigianale produttivo;

- industriale produttivo.

 

La Legge 46/90 si applicava, invece, SOLO agli impianti al servizio di edifici ad uso civile, fatta esclusione per gli impianti elettrici che erano sempre soggetti, indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.

 

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI (art. 4)

I requisiti tecnico-professionali vengono innalzati e resi maggiormente selettivi.

I soggetti in possesso di diplomi di maturità tecnica o professionale dovranno seguire un periodo di inserimento pari a 2 anni presso un'impresa abilitata prima di maturare i requisiti, mentre i soggetti in possesso di attestati di formazione professionale dovranno seguire un periodo pari a 4 anni.

Per i SOLI impianti idrico-sanitari (di cui alla lettera "d"), i periodi lavorativi presso imprese del settore vengono dimezzati.

 

OBBLIGO DI PROGETTO (art. 5)

Per gli IMPIANTI GAS l’obbligo per la progettazione professionale è previsto per portate termiche superiori a 50 kW (mentre per la L. 46/90 era obbligatorio per portate termiche superiori a 34,8 kW).

Questa è una novità importante, ad esempio, nei casi di installazione di generatori di calore (caldaie) da 32 kW di potenzialità e apparecchi di cottura che – superando insieme i 34,8 kW – con la L. 46/90 richiedevano la redazione di un progetto.

 

NUOVA MODULISTICA (Allegati I e II)

Il modello di DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ è stato leggermente rivisitato ed aggiornato (v. Allegato I) ed è stato anche creato un modulo specifico ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici (v. Allegato II).

 

DOCUMENTO SOSTITUTIVO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (art. 7)

Per gli impianti esistenti viene introdotta la possibilità – quando manca la Dichiarazione di conformità o non più reperibile – di sostituire tale documento con una “Dichiarazione di rispondenza”, rilasciata da un progettista iscritto all’Albo professionale di competenza che eserciti la professione da almeno cinque anni nel settore impiantistico cui fa riferimento la dichiarazione.

 

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE (art. 8)

Il committente deve adottare le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza degli impianti, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.

 

NUOVI ALLACCI GAS, LUCE ED ACQUA (art. 8)

Per gli allacci di nuove forniture – energia elettrica, gas ed acqua – il committente deve consegnare al Distributore o al Venditore, entro 30 giorni dall’allacciamento, copia della Dichiarazione di conformità dell’impianto, senza Allegati  obbligatori (si ricorda che per i nuovi impianti gas la procedura prevista dalla Delibera AEEG 40/04 richiede – per l’attivazione della fornitura – la consegna degli allegati obbligatori, unitamente ad altra documentazione). La Dichiarazione di conformità dovrà essere consegnata al Distributore o al Venditore anche in caso di richiesta di aumento di potenza sull’impianto.

 

Il testo del D.M. 37/08 è scaricabile dalla sezione “NORMATIVE” di questo sito.