Nel S.O. n. 239/L alla G.U. n. 245 del 20/10/01 ? stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)." Il Capo V %u2014 Parte II del T.U. %u2014 riscrive le norme per la sicurezza degli impianti(Legge 46/90), mentre il Capo VI riporta le norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici (di cui Titolo II della Legge 10/91).**************************************************************************** Le principali novit?, per quanto riguarda la Sicurezza degli Impianti, sono le seguenti: Viene finalmente superata la distinzione degli edifici in base alla destinazione d'uso: le disposizioni relative agli impianti, contenute nella L. 46/90, saranno estese a tutte le categorie di edifici (e non pi? solo a quelli adibiti a civile abitazione). Questa trasformazione avr? come conseguenza immediata il superamento dell'attuale difficolt? imposta dalla distinzione esistente tra i concetti di abitabilit? e agibilit?. Quest'ultima certificazione sar? estesa a tutte le categorie di edifici e considerer?, oltre alle caratteristiche pi? propriamente strutturali degli edifici, anche i requisiti di sicurezza degli impianti installati, essendo subordinata alla presenza della dichiarazione di conformit? e del certificato di collaudo di questi ultimi. Nel settore dei lavori pubblici, sono considerate abilitate all'esercizio delle attivit? impiantistiche le imprese in possesso di attestazioni, per le relative categorie, rilasciate da una Societ? Organismo di Attestazione(SOA). Viene cos? definitivamente accantonato l'Albo Nazionale Costruttori. Il collaudo degli impianti potr? essere effettuato da professionisti abilitati, che non abbiano partecipato alla progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, i quali attesteranno la conformit? dei lavori effettuati ai progetti approvati ed alla normativa vigente. La certificazione redatta verr? trasmessa allo Sportello Unico a cura del direttore dei lavori.
Il concetto di Sportello Unico, previsto nel D.P.R. 447/98 per le imprese, viene esteso anche alle procedure edilizie, nell'ottica di offrire ad imprese e cittadini un unico punto di riferimento. Lo sportello unico ? l'interlocutore cui l'interessato si rivolge per ottenere certificazioni e documenti in materia edilizia e urbanistica.
Nel caso in cui sia richiesto il certificato di collaudo degli impianti installati il committente ? esonerato dall'obbligo di presentazione dei progetti degli impianti se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di volere far effettuare il collaudo degli impianti a cura di professionisti abilitati. Il progetto deve essere depositato presso lo Sportello Unico contestualmente al progetto edilizio. Con decreto del Ministero per le Attivit? produttive, verranno fissati nuovi termini per l'adeguamento degli impianti che alla data di entrata in vigore della L. 46/90 non fossero "a norma". I Comuni e le Regioni devono adeguare i propri regolamenti alle disposizioni del Capo V.
**************************************************************************** Per quanto riguarda il Risparmio Energetico, le disposizioni contenute nel Titolo II (art. 25 e seguenti) della L. 10/91 sono state riportate in toto nel Testo Unico, senza variazioni di rilievo.
?importante per? ricordare che, a distanza di dieci anni dall'entrata in vigore della L. 10/91, mancano ancora all'appello i due regolamenti riguardanti: la certificazione energeticadegli edifici, per la quale l'art. 30 (diventato l'art. 128 del T.U.) prevede tuttora l'emanazione di un regolamento. i criteri tecnico-costruttivi che facilitino il raggiungimento degli obiettivi della L. 10/91 (regolamento previsto dal comma 1 dell'art. 4 della stessa legge, ancora contemplato nel T.U.).
**************************************************************************** Le leggi 46/90 e 10/91 non vengono formalmente abrogate, ma restano in vigore per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I del T.U. (Il T.U. contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attivit? edilizia. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali. Sono fatte salve altres? le disposizioni in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi)
Le disposizioni del Testo Unico entreranno in vigore a decorrere dal 1? gennaio 2002. Distinti saluti, IRENE BIACCHI Ufficio Normativo Immergas S.p.A. |