Dal 1° settembre prossimo entrerà in vigore il disposto di cui allart. 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dellinquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione (pubblicato nella G.U. n. 154, 03/07/2002).
Secondo lart. 10 di cui sopra, dal 1° settembre 2005 non sarà più possibile utilizzare, in impianti >= 35 kW destinati al riscaldamento/climatizzazione di ambienti, nonché al riscaldamento di acqua calda per utenze civili, i combustibili solidi sotto elencati:
- agglomerati di lignite;
- carbone da vapore;
- coke metallurgico e da gas;
- antracite, prodotti antracitosi e loro miscele;
anche se rispondenti alle caratteristiche indicate nel punto 4 dellAllegato I al D.P.C.M.
Scopo del decreto è quello di eliminare man mano i combustibili aventi maggior rilevanza ai fini dellinquinamento atmosferico, partendo da quelli solidi di cui sopra. Dal 1° settembre, pertanto, gli impianti >= 35 kW dovranno utilizzare altre tipologie di combustibili scelti fra quelli elencati dal DPCM quali, ad esempio, il gas naturale ed il gas di petrolio liquefatto (GPL).
Dopo tale data sarà ancora permesso, invece, lutilizzo di antracite, prodotti antracitosi e loro miscele purché rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4 negli impianti di potenza termica nominale complessiva < 35 kW (0,035 MW) e nelle stufe per singoli locali.
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