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 News - 2005
News - 2005
La provincia di Massa-Carrara incentiva le caldaie a 3 e 4 stelle di rendimento
Testo Unico Edilizia e Prevenzione incendi: NUOVE PROROGHE!
La provincia di Lecco incentiva le caldaie a metano < 35 kW a 3 e 4 stelle
Le Province di Verbania e Cuneo incentivano nuovamente le caldaie a 3 e 4 stelle e basso NOx
MOSTRA CONVEGNO EnergyMed2005 1
MOSTRA CONVEGNO EnergyMed2005 2
Napoli incentiva gli scaldabagni a gas!
Nuove modifiche alla Tabella A del D.P.R. 412/1993. Interessati i Comuni di Rogolo (SO), Gallicano (LU) e Villa Latina (FR)
La provincia di Lecco proroga gli incentivi per le caldaie a metano < 35 KW a 3-4 stelle
Nuove modifiche alla Tabella A del D.P.R. 412/93. Interessati 8 Comuni.
La Provincia di NOVARA ha pubblicato il Bando 2005 per caldaie ad alto rendimento energetico
La Provincia di FIRENZE ha pubblicato il Bando 2005 per caldaie ad alto rendimento energetico (3 e 4 stelle) e basse emissioni inquinanti
La Provincia di MODENA ha pubblicato il Bando 2005 per caldaie a condensazione
Pubblicata la nuova Circolare n. 73/71
incentivi_prov_biella
La provincia di ALESSANDRIA incentiva le caldaie ad alto rendimento e basse emissioni inquinanti
Modificata la nuova regola di prevenzione incendi per i Despositi di GPL
La provincia di Torino incentiva le caldaie a 3-4 stelle e basse emissioni inquinanti
Dal 1? Settembre 2005 vietato scaldarsi con il carbone.
? slittata ufficialemte al 1? Luglio 2006 l'entrata in vigore del capo V del Testo Unico Edilizia
Uso dei raccordi a pressare nelle reti gas degli edifici civili: chiarmineti dal Ministero delle Attivit? Produttive
Pubblicate le norme per l'attuazione del piano energetico nazionale
La Regione Lombardia incentiva la metanizzazione - Nuove opportunit? per installare VICTRIX 50
La Provincia di VERCELLI incentiva le caldaie 3 - 4 stelle e basse emissioni inquinanti.
Nuova procedura semplificata dall'AEEG per gli allacci del gas (Del. 192/05)
Pubblicato il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/05)
Decreto Legislativo 30/12/2005
Pubblicate dall'AEEG le nuove disposizioni sulla qualit? del gas naturale fornito ai clienti finali
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Prorogati i termini per l’adeguamento dei requisiti delle strutture turistico - ricettive ai fini della prevenzione incendi

È stato pubblicato sulla G.U. n. 303, del 30/12/05, il D.Lgs. 30/12/05. Il Decreto, approvato in data 22/12/05, individua una serie di disposizioni legislative, afferenti a un insieme alquanto eterogeneo di discipline, ma accomunate dalla maggiore urgenza di una revisione dei termini attuazione, al fine della loro più rigorosa precisa applicazione da parte dei soggetti interessati (da cui l’acronimo decreto “mille proroghe”, con cui il disposto legislativo è indicato dagli addetti ai lavori). Tra gli interventi previsti dal Decreto, diversi interessano il settore edilizio ed energetico.
Tra i più interessanti, soprattutto per gli addetti al settore della progettazione, oltre che per l’imprenditoria operante nel settore turistico-alberghiero, si segnala all’art. 5 del suddetto Decreto, si segnala la proroga, del termine per l’adeguamento delle strutture ricettive alle prescrizioni previste ai fini della prevenzione degli incendi dal D.M. 09/04/94 e successive modifiche, ai fini della loro messa a norma.
Tale termine è stato ulteriormente prorogato alla data del 30 giugno 2006 e si applica alle sole strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto (ricadenti quindi nella definizione di Attività 84, ai sensi del D.M. 16/02/82), che abbiano presentato richiesta di nulla osta ai Vigili del Fuoco entro il 30/11/04.


Ricordiamo che originariamente il D.M. 09/04/94 avevo previsto una suddivisione dell’adeguamento delle attività in oggetto alle disposizioni di prevenzione incendi, in tre fasi, da svolgersi con le seguenti tempistiche:

  • entro due anni dalla entrata in vigore del Decreto per quanto riguarda le disposizioni gestionali relative a gestione della sicurezza, addestramento del personale e registro dei controlli;
  • entro il 31 dicembre 1999 per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni, con esclusione di quanto previsto a per l'adeguamento, all'interno delle camere per ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi a quanto previsto in merito ai requisiti di reazione al fuoco dei materiali;
  • otto anni per l'adeguamento, all'interno delle camere per ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi a quanto previsto in merito ai requisiti di reazione al fuoco dei materiali.

Va specificato che, in proposito, quest’ultimo termine, coincidente con il compimento della messa a norma per le strutture esistenti, è già stato in passato più volte prorogato.

La prima proroga alla data del 31/12/2004, è stata introdotta dall’art. 3-bis del DL 23 novembre 2001, n. 411 convertito nella Legge 31 dicembre 2001, n. 463 (G.U. n. 7, 09/01/02), secondo quando di seguito riportato:

“Art. 3-bis - Adeguamenti  alle  prescrizioni  antincendio  per  le  strutture ricettive esistenti

1.     Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento alle disposizioni di  prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le  attività ricettive turistico-alberghiere, approvata del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle  attività ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici.”.


Il termine era stato ulteriormente prorogato al 31/12/2005, dall'art. 14 della Legge 27 dicembre 2004, n. 306 – pubblicata nella G.U. del 27/12/04 – che aveva, di fatto, posticipato di un anno il termine previsto dall'art. 3-bis, comma 1 del D.L. 411/01di cui sopra. Tale proroga si applicava alle strutture ricettive esistenti per le quali era stato presentato al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, entro il 30 giugno 2005, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 37/1998 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

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