Con Delibera 185/05 lAutorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) ha definito nuove norme generali che dovranno garantire la qualità del gas naturale fornito ai clienti finali.
Tale provvedimento obbliga le imprese coinvolte nella gestione fisica del gas (attività di trasporto, di importazione, di Gnl, di produzione, di stoccaggio, nonché i proprietari degli apparati di misura della qualità del gas utilizzati dal servizio di trasporto) a rispettare più severi criteri sulla qualità del gas, anche in previsione dellaumento della variabilità della qualità del gas naturale dovuta, nellimmediato futuro, allavvio di nuovi terminali Gnl (Gas naturale liquefatto) ed allimportazione di gas naturale dallestero tramite nuovi gasdotti.
La nuova Delibera: - stabilisce la misura del potere calorifico superiore (PCS), che rappresenta il contenuto energetico del gas venduto ai clienti finali e che, se rispettato, permetterà al consumatore di pagare sempre il vero valore dellenergia consumata. LAEEG ha inoltre definito altri 9 parametri di qualità del gas, misurabili sia nei punti di importazione che allinterno delle reti di trasporto, tramite apparati di misura dotati di gascromatografo;
- sancisce il divieto di immettere nella rete di trasporto di gas fuori specifica o comunque in grado di arrecare danni agli utenti del servizio; per i soggetti che non rispettassero tale divieto, oltre alleventuale irrogazione di sanzioni da parte dellAutorità, sono previsti obblighi di informazione tempestiva agli utenti del servizio coinvolti;
- attribuisce allimpresa di trasporto la responsabilità della misura e del controllo dei parametri di qualità del gas, così che la misura sia affidabile e tempestiva. Gli apparati di misura, inoltre, devono essere resi accessibili per eventuali controlli da parte dellAutorità (tale disposizione vale anche per i proprietari dei sistemi di misura, nel caso essi siano diversi da unimpresa di trasporto);
- fissa i livelli generali di disponibilità della misura del potere calorifico superiore (PCS) ed i metodi di stima della misura nel caso in cui essa sia indisponibile. I clienti devono essere informati delle misure stimate, fermo restando lobbligo dellimpresa di trasporto di ripristinare la misura entro il tempo massimo di 15 giorni successivi allinizio della indisponibilità della misura. LAutorità ha attribuito fin dallinizio della sua attività grande importanza alla corretta misura del potere calorifico superiore (PCS) e dei parametri di qualità del gas fornito ai clienti finali, imponendo a tutti i soggetti imprese di trasporto, di stoccaggio, di distribuzione, di vendita allingrosso e al dettaglio del gas di fatturare il gas in modo proporzionale al valore effettivo del PCS;
- prevede controlli sul campo, nel periodo 2004-2006, per verificare leffettiva qualità del gas venduto ai clienti finali.
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