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 News - 2005
News - 2005
La provincia di Massa-Carrara incentiva le caldaie a 3 e 4 stelle di rendimento
Testo Unico Edilizia e Prevenzione incendi: NUOVE PROROGHE!
La provincia di Lecco incentiva le caldaie a metano < 35 kW a 3 e 4 stelle
Le Province di Verbania e Cuneo incentivano nuovamente le caldaie a 3 e 4 stelle e basso NOx
MOSTRA CONVEGNO EnergyMed2005 1
MOSTRA CONVEGNO EnergyMed2005 2
Napoli incentiva gli scaldabagni a gas!
Nuove modifiche alla Tabella A del D.P.R. 412/1993. Interessati i Comuni di Rogolo (SO), Gallicano (LU) e Villa Latina (FR)
La provincia di Lecco proroga gli incentivi per le caldaie a metano < 35 KW a 3-4 stelle
Nuove modifiche alla Tabella A del D.P.R. 412/93. Interessati 8 Comuni.
La Provincia di NOVARA ha pubblicato il Bando 2005 per caldaie ad alto rendimento energetico
La Provincia di FIRENZE ha pubblicato il Bando 2005 per caldaie ad alto rendimento energetico (3 e 4 stelle) e basse emissioni inquinanti
La Provincia di MODENA ha pubblicato il Bando 2005 per caldaie a condensazione
Pubblicata la nuova Circolare n. 73/71
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La provincia di ALESSANDRIA incentiva le caldaie ad alto rendimento e basse emissioni inquinanti
Modificata la nuova regola di prevenzione incendi per i Despositi di GPL
La provincia di Torino incentiva le caldaie a 3-4 stelle e basse emissioni inquinanti
Dal 1? Settembre 2005 vietato scaldarsi con il carbone.
? slittata ufficialemte al 1? Luglio 2006 l'entrata in vigore del capo V del Testo Unico Edilizia
Uso dei raccordi a pressare nelle reti gas degli edifici civili: chiarmineti dal Ministero delle Attivit? Produttive
Pubblicate le norme per l'attuazione del piano energetico nazionale
La Regione Lombardia incentiva la metanizzazione - Nuove opportunit? per installare VICTRIX 50
La Provincia di VERCELLI incentiva le caldaie 3 - 4 stelle e basse emissioni inquinanti.
Nuova procedura semplificata dall'AEEG per gli allacci del gas (Del. 192/05)
Pubblicato il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/05)
Decreto Legislativo 30/12/2005
Pubblicate dall'AEEG le nuove disposizioni sulla qualit? del gas naturale fornito ai clienti finali
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Con Delibera 185/05 l’Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) ha definito nuove norme generali che dovranno garantire la qualità del gas naturale fornito ai clienti finali.


Tale provvedimento obbliga le imprese coinvolte nella gestione fisica del gas (attività di trasporto, di importazione, di Gnl, di produzione, di stoccaggio, nonché i proprietari degli apparati di misura della qualità del gas utilizzati dal servizio di trasporto) a rispettare più severi criteri sulla qualità del gas, anche in previsione dell’aumento della variabilità della qualità del gas naturale dovuta, nell’immediato futuro, all’avvio di nuovi terminali Gnl (Gas naturale liquefatto) ed all’importazione di gas naturale dall’estero tramite nuovi gasdotti.


La nuova Delibera:

  • stabilisce la misura del potere calorifico superiore (PCS), che rappresenta il contenuto energetico del gas venduto ai clienti finali e che, se rispettato, permetterà al consumatore di pagare sempre il vero valore dell’energia consumata. L’AEEG ha inoltre definito altri 9 parametri di qualità del gas, misurabili sia nei punti di importazione che all’interno delle reti di trasporto, tramite apparati di misura dotati di gascromatografo;
  • sancisce il divieto di immettere nella rete di trasporto di gas fuori specifica o comunque in grado di arrecare danni agli utenti del servizio; per i soggetti che non rispettassero tale divieto, oltre all’eventuale irrogazione di sanzioni da parte dell’Autorità, sono previsti obblighi di informazione tempestiva agli utenti del servizio coinvolti;
  • attribuisce all’impresa di trasporto la responsabilità della misura e del controllo dei parametri di qualità del gas, così che la misura sia affidabile e tempestiva. Gli apparati di misura, inoltre, devono essere resi accessibili per eventuali controlli da parte dell’Autorità (tale disposizione vale anche per i proprietari dei sistemi di misura, nel caso essi siano diversi da un’impresa di trasporto);
  • fissa i livelli generali di disponibilità della misura del potere calorifico superiore (PCS) ed i metodi di stima della misura nel caso in cui essa sia indisponibile. I clienti devono essere informati delle misure stimate, fermo restando l’obbligo dell’impresa di trasporto di ripristinare la misura entro il tempo massimo di 15 giorni successivi all’inizio della indisponibilità della misura. L’Autorità ha attribuito fin dall’inizio della sua attività grande importanza alla corretta misura del potere calorifico superiore (PCS) e dei parametri di qualità del gas fornito ai clienti finali, imponendo a tutti i soggetti – imprese di trasporto, di stoccaggio, di distribuzione, di vendita all’ingrosso e al dettaglio del gas – di fatturare il gas in modo proporzionale al valore effettivo del PCS;
  • prevede controlli sul campo, nel periodo 2004-2006, per verificare l’effettiva qualità del gas venduto ai clienti finali.


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