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Con D.P.R. 12 aprile 2006, n.  214, è stato pubblicato – nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16/06/06 – il “Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi”.

Tale Decreto – in vigore dal 1° luglio 2006 – non prevede più la necessità, per i depositi di GPL oggetto del nuovo Regolamento, di richiedere al Comando provinciale dei VVF l'esame del progetto di cui all’art. 2 del D.P.R. 37/1998.

Resta l’obbligo per il responsabile del deposito di presentare – ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) – una richiesta di sopralluogo al Comando, cui occorrerà allegare:

- la Dichiarazione di Conformità di cui all'art. 9 della Legge 5 marzo1990, n. 46, rilasciata ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32;

- una Dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di Prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'art. 5 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37;

- una planimetria del deposito di GPL, in scala idonea, firmata da un professionista iscritto nel relativo Albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal Responsabile tecnico dell'Impresa che procede all'installazione del deposito;

- l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per l'effettuazione del sopralluogo.

Il Comando dei VVF deve:

- rilasciare al titolare contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della documentazione di cui sopra che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di deposito;

- effettuare, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, il sopralluogo;

- rilasciare, entro 15 giorni dalla data di effettuazione – con esito positivo – del sopralluogo, il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.).

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del D.P.R. n. 214/2006 i depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3 al servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, e dell'art. 4 della Legge 26 luglio 1965, n. 966.

Il testo del D.P.R. 412/06 è scaricabile dalla sezione “NORMATIVA” di questo sito.