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 Bandi & Agevolazioni fiscali
Bandi & Agevolazioni fiscali
Gennaio - Confermate in Finanziaria le AGEVOLAZIONI FISCALI per RISTRUTTURAZIONI e RISPARMIO ENERGETICO!
Gennaio 2008 - La Provincia di Reggio Emilia incentiva l'efficienza energetica
Abruzzo: nuovi incentivi per le caldaie a condensazione!
Febbraio 2008 - Il Comune di MILANO incentiva la sostituzione delle vecchie caldaie centralizzate!
Giugno 2006 - CASTELFIDARDO (AN) incentiva il solare termico
La Provincia di Firenze incentiva l’uso delle fonti rinnovabili!
Luglio 2008 - AREZZO incentiva il solare termico!
Luglio 2008 - La Provincia di LECCO incentiva le caldaie a gas a condensazione!
Luglio 2008 - La Provincia di MASSA-CARRARA incentiva le caldaie a gas ad alto rendimento e basso NOx!
Luglio 2008 - La provincia di PARMA agevola il solare termico e la condensazione
Luglio 2008 - PIACENZA incentiva il solare termico!
Maggio 2008 - Detrazione 55%: pubblicato il decreto attuativo della Finanziaria 2008
Marzo 2008 - DETRAZIONE 55%: fissati nuovi limiti per fabbisogno energetico e trasmittanza termica
Marzo 2008 - FERRARA incentiva il solare termico
Marzo 2008 - La Toscana incentiva il solare termico
Marzo 2008- La Provincia di Asti incentiva il solare termico
Ottobre 2008 - Il Comune di MILANO incentiva ancora la sostituzione delle vecchie caldaie centralizzate!
Ottobre 2008 - VERONA incentiva le caldaie centralizzate a metano
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La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – “Finanziaria 2008”, pubblicata nel S.O. n. 285 alla G.U. n. 300 del 28/12/07 – ha PROROGATO, fino al 2010, le AGEVOLAZIONI FISCALI per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Sono state introdotte, inoltre, alcune semplificazioni agli adempimenti documentali per l’installazione di pannelli solari termici e la sostituzione di finestre comprensive di infissi.

Queste le Agevolazioni Fiscali PROROGATE fino al 2010:

  • DETRAZIONE 36% IRPEF per le ristrutturazioni edilizie, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare (rif. art. 1, comma 17). La detrazione spetta a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura (rif. art. 1, comma 19);
  • IVA 10% sulle prestazioni relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata (rif. art. 1, comma 18);
  • DETRAZIONE 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sotto indicati (rif. art. 1, comma 20):

TIPOLOGIA DI INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE 296/2006:

VALORE MAX DETRAZIONE

Art. 1, c. 344

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA di edifici esistenti che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al D.Lgs. 192/2005

 

100.000 €

Art. 1, c. 345

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge

 

60.000 €

Art. 1, c. 346

INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI per la PRODUZIONE DI ACQUA CALDA (per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università)

 

60.000 €

Art. 1, c. 347

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE con impianti dotati di CALDAIE A CONDENSAZIONE e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione

 

30.000 €

 

Per ottenere la Detrazione 55% occorre rispettare quanto disposto dal D.M. 19/02/2007 (rif. art. 1, comma 22), modificato – a partire dal 15/01/08 – dal D.M. 26 ottobre 2007 (vedi, a fondo pagina, il sunto delle modifiche).

Fra le NOVITÀ relative alla DETRAZIONE 55%, introdotte dalla FINANZIARIA 2008, troviamo:

  • per TUTTI gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai commi da 344 a 347 della Legge 296/06, la detrazione potrà essere ripartita in un numero di quote annuali, di pari importo, non inferiore a 3 e non superiore a 10, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima detrazione. (rif. art. 1, comma 24, lett. ‘b’). Questa modifica consentirà ad un maggior numero di contribuenti di fruire della detrazione 55%;
  • NON è più richiesto l’Attestato di certificazione o qualificazione energetica – documento previsto dalla Legge 296/06 – per l’installazione di pannelli solari termici, di cui al comma 346, e per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, ricadente nel comma 345 (rif. art. 1, comma 24, lett. ‘c’);
  • con il comma 23 dell’art. 1 è stata finalmente sostituita, con efficacia dal 1º gennaio 2007, l’errata Tabella 3 pubblicata in allegato alla Legge 296/06. La NUOVA TABELLA reca i corretti requisiti di trasmittanza termica da rispettare per gli interventi su strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, di cui al comma 345 della L. 296/06;
  • con Decreto Ministeriale, da emanarsi entro il 28 febbraio 2008, saranno definiti i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale, ai fini dell'applicazione del comma 344 – riguardante gli interventi di riqualificazione energetica – ed i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 – relativo agli interventi sull'involucro di edifici esistenti – dell’art. 1 della Legge 296/06 (rif. art. 1, comma 24, lettera ‘a’).

Per le altre novità si rimanda al testo di legge, scaricabile a fondo pagina.


 

SUNTO delle MODIFICHE al D.M. 19/02/07,
recante disposizioni attuative per l’applicazione della Detrazione 55%

Il D.M. 19 febbraio 2007 è stato così MODIFICATO dal D.M. 26 ottobre 2007 (pubblicato nella G.U. n. 302 del 31/12/07), in vigore dal 15/05/08:

  • è stata ampliata la definizione di “tecnico abilitato” di cui all’art. 1, comma 6 del D.M. 19/02/2007.  La nuova definizione comprende, oltre ad ingegneri, architetti, geometri e periti industriali anche dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari;
  • è stata ampliata la possibilità di fornire – nei casi in cui, per lo stesso edificio, sia effettuato più di un intervento detraibile – oltre ad un’unica Asseverazione, anche un unico Attestato di certificazione energetica ed un’unica Scheda informativa “Allegato E” relativa agli interventi realizzati (diversamente dallo scorso anno, dove l’unico documento che poteva avere carattere unitario era l’Asseverazione);
  • i pannelli solari utilizzati dovranno avere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle norme UNI EN sopra citate le norme EN 12975 e EN 12976 (in origine l’art. 8, comma 1 lett. “c”) del D.M. 19/02/2007 faceva riferimento solo alle norme UNI 12975, provocando non poco sconcerto negli addetti ai lavori);
  • ha soppresso, nel comma 2 dell’art. 8 del D.M. 19/02/2007 – riguardante i pannelli solari realizzati in autocostruzione – le parole «e delle strisce assorbenti» andando a richiedere, in pratica, che tali tipologie di pannelli solari ottengano la certificazione di qualità per il solo vetro solare.

 

Il testo aggiornato del D.M. 19/02/2007 è scaricabile dalla sezione “NORMATIVE”, anno 2007, di questo sito.

Scarica qui lo stralcio della Legge Finanziaria 2008 (il testo integrale della Legge è scaricabile all’indirizzo: http://www.parlamento.it/leggi/07244l.htm)