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Febbraio - Confermata fino al 2010 la DETRAZIONE 55%
Confermata fino al 2010 la DETRAZIONE 55%
Nel S.O. n. 14 alla G.U. n. 22, del 28/01/09, è stata pubblicata la Legge 28 gennaio 2009, n. 2, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.” La Legge n. 2/2009 è entrata in vigore il 29/01/09. NOVITÀ 2009-2010 L’art. 29, comma 6, del DL 185/08 – come modificato dalla legge di conversione – reca le seguenti NOVITÀper gli anni 2009-2010relative alla Detrazione 55%: - per le spese sostenute nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31/12/08 OCCORRERÀ INVIARE UNA COMUNICAZIONE PREVENTIVA all’Agenzia delle entrate.
La Comunicazione, che ha l’obiettivo di monitorare l’andamento delle richieste, dovrà essere definita nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 gg. dall’entrata in vigore della Legge.
Nel testo modificato si legge anche che con tale provvedimento: - si potrà stabilire l’invio esclusivamente telematico della comunicazione; - saranno stabiliti i termini e le modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell’ENEA ai sensi del D.M. 19/02/07 e s.m.i.
- Sarà inoltre nuovamente modificato, con un apposito provvedimento, il D.M. 19/02/07 al fine di semplificare le procedure.
- Per le spese sostenute a decorrere dal 01/01/2009 la Detrazione 55% dovrà essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo (non più da 3 a 10 anni come per il 2008).
IMPORTANTE: Le novità di cui sopra NON si applicano agli interventi effettuati nel 2008. È stata eliminata, inoltre, la procedura di approvazione prevista dal DL 185/08, che legava gli interventi – effettuati dal 2008 al 2010 – ad un tetto di spesa ed all’istanza da inviare all’Agenzia delle Entrate, addirittura con procedura di silenzio-diniego (sono stati, infatti, SOPPRESSI i commi da 8 a 11 dell’art. 29). Restiamo in attesa dell’emanazione dei nuovi provvedimenti, sui quali sarete prontamente informati. |
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