Semplificata nuovamente la Detrazione 55%
La Legge 2/09 – di conversione del DL 185/08 – oltre ad aver confermato la Detrazione 55% fino a tutto il 2010 (ma, dal 2009, la detrazione può essere ripartita SOLO in 5 rate annuali di pari importo), ha previsto l’emanazione:
─ di un apposito provvedimento che avrebbe definito il modello di Comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate, nonché i termini e le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati in possesso dell’ENEA;
─ di nuove modifiche al D.M. 19/02/07, finalizzate a semplificare le procedure e gli adempimenti per gli anni 2009 e 2010.
Il primo punto si è concretizzato, dopo oltre due mesi di attesa, con la pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 57639, del 06/05/09.
Il secondo punto, invece, si è concretizzato (con quasi otto di ritardo) con la pubblicazione – sulla G.U. n. 224, del 26/09/09 – del D.M. 6 agosto 2009, “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
Queste le NOVITÀ introdotte dal D.M. 06/08/09.
ASSEVERAZIONE (art. 4 del D.M. 19/02/07)
Secondo quanto disposto dal D.M. 06/08/09, l’Asseverazione del Tecnico abilitato alla progettazione di edifici/impianti (attestante la rispondenza dell’intervento ai requisiti indicati agli artt. 6, 7, 8 e 9 del D.M. 19/02/07) può essere:
- SOSTITUITA dall’Asseverazione resa dal Direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 192/05 e s.m.i. (possibilità già prevista dal D.M. 19/02/07);
oppure:
- ESPLICITATA nella Relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici che, ai sensi dell'art. 28, comma 1 della Legge 10/91, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le Amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli artt. 25 e 26 della stessa legge (possibilità NON prevista dal D.M. 19/02/07).
SEMPLIFICAZIONI PER:
Sostituzione di finestre comprensive di infissi (art. 7 del D.M. 19/02/07)
Per l’intervento di sostituzione di finestre comprensive di infissi, l’Asseverazione può essere SOSTITUITA dalle Certificazioni dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti (NON si devono più allegare le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto).
Pannelli solari realizzati in autocostruzione (art. 7 del D.M. 19/02/07)
Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione:
- è stato eliminato l’obbligo di produrre la Certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, rilasciata da un Laboratorio certificato;
- basta produrre l'Attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale (art. 9 del D.M. 19/02/07)
Tre sono le semplificazioni previste per questi impianti:
- l’art.9 modificato precisa ora che i generatori di calore a condensazione possono essere «ad aria o ad acqua» e che le valvole termostatiche a bassa inerzia termica devono essere installate «ove tecnicamente compatibile» (tali precisazioni sembrano rendere applicabile la detrazione anche ad impianti a fan coil e termoconvettori ... ma per esserne certi occorrerà attendere i chiarimenti di ENEA o dell’Agenzia delle Entrate);
- al comma 2-bis dell’art. 9 è aggiunta la lettera a-bis) che introduce NUOVI REQUISITI MINIMI delle prestazioni e dell’efficienza energetica delle pompe di calore, per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009. I NUOVI VALORI sono riportati nell’Allegato I al D.M. 06/08/09;
- nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, all’Asseverazione NON devono più essere allegate le Certificazioni dei singoli componenti* rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto (vedi Certificati CE); bastano, quindi, le Dichiarazioni dei produttori.
___________
*) L’art. 9, comma4 del D.M. 19/02/07 recita: «Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare ovvero di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, l'asseverazione di cui al comma 1 può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto ».
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE/QUALIFICAZIONE ENERGETICA (art. 5 del D.M. 19/02/07)
Con una modifica all’articolo 5, comma 3, del D.M. 19/02/07, viene specificato che il metodo di calcolo previsto dall’Allegato I al D.Lgs. 192/05 e s.m.i. è valido solo fino all’entrata in vigore dei decreti attuativi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), dello stesso decreto; essendo entrato in vigore il 25 giugno 2009 il D.P.R. 59/09, attuativo dell’art. sopra citato, i calcoli dovranno essere svolti – dal prossimo 11 ottobre, secondo le disposizioni del nuovo provvedimento.
DETRAZIONE 55% & “CONTO ENERGIA” - DIVIETO DI CUMULO (art. 10 del D.M. 19/02/07)
Secondo il nuovo comma 2-bis – introdotto dal D.M. 06/08/09 – la detrazione 55% NON è cumulabile con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7 del D.M. 19/02/07 e s.m.i., recante “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.” (G.U. n. 45, 23/02/07).
N.B. La Legge 99/09 ha modificato la L. 244/07, andando a semplificare l’iter procedurale per l’ottenimento della DETRAZIONE 55% nei casi di “sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione” (rif. art. 1, comma 347 della L. 296/06 e s.m.i.). In pratica, dal 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della L. 99/09) anche per tali interventi la procedura NON richiede più l’acquisizione e l’invio ad ENEA dell’Attestato di Certificazione o Qualificazione energetica (documento già ‘eliminato’ dalla L. 244/07 perl'installazione di pannelli solari termicie per la sostituzione di finestre comprensive di infissi).