DICEMBRE 2011 - Novità sulle Detrazioni 36 e 55%
Secondo l’art. 4 del Decreto-Legge 06/12/2011, n. 201 – emanato dal Governo Monti e noto come “Manovra Salva Italia” – la Detrazione 36% diventerà permanente dal 2012 e la Detrazione 55% verrà prorogata fino al 31 dicembre 2012.
Vediamo nel dettaglio le novità.
DETRAZIONE 36% IRPEF
Interventi di ristrutturazione edilizia
Questa detrazione diventa “strutturale” dal 1° gennaio 2012. In pratica, il “Decreto Monti” chiude la stagione delle proroghe ed introduce la Detrazione 36%, in modo permanente, nel D.P.R. 917/86 – “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” (Tuir) – con l’art. 16-bis (v. l’art. 4, comma 1, lett. ‘c)’ del DL).
La Detrazione 36% IRPEF si applica agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in 10 anni.
Le NOVITÀ (poche) sulla Detrazione 36% riguardano:
- la scomparsa della possibilità, per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, di ripartire la detrazione rispettivamente in 5 o 3 rate annuali (prima prevista);
- l’applicabilità della detrazione agli interventi di ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, anche diversi dai suddetti (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Sono detraibili le spese sostenute per i seguenti interventi (v. D.P.R. 917/86, art. 16-bis, comma 1):
- manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (lett. ‘a)’, ‘b)’, ‘c)’ e ‘d)’ dell’art. 3 del d.p.r. 380/01 e s.m.i.) sulle parti comuni di edifici residenziali;
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (lett. ‘b)’, ‘c)’ e ‘d)’ dell’art. 3 del d.p.r. 380/01 e s.m.i.) sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle relative pertinenze;
- ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi (v. sopra);
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche di proprietà comune;
- eliminazione delle barriere architettoniche (installazione di ascensori e montacarichi, interventi di domotica) per favorire la mobilità delle persone portatrici di handicap;
- adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- cablatura degli edifici e il contenimento dell’inquinamento acustico;
- realizzazione di opere finalizzate al risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti da fonti rinnovabili. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
- adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
- bonifica dall’amianto;
- opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
Tra le spese ammissibili sono sempre comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici (v. D.P.R. 917/86, art. 16-bis, comma 2).
La Detrazione 36% si applica anche agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia su interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, che vendano o assegnino l’immobile entro 6 mesi dal termine dei lavori. all’acquirente o assegnatario dell’unità immobiliare spetta una detrazione par al 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro (v. D.P.R. 917/86, art. 16-bis, comma 3).
Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno siano mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni (v. D.P.R. 917/86, art. 16-bis, comma 4).
Se gli interventi sono realizzati su abitazioni adibite anche all’esercizio dell’arte, della professione o dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50% (v. D.P.R. 917/86, art. 16-bis, comma 5).
La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili vincolati – di cui al D.Lgs. 42/04, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” – ridotte del 50% (v. D.P.R. 917/86, art. 16-bis, comma 6).
In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata è trasferita all’acquirente persona fisica dell’immobile, salvo diverso accordo delle parti. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (v. D.P.R. 917/86, art. 16-bis, comma 8).
Questi chiarimenti si ricollegano al DL 138/11 – convertito nella Legge 148/11 (“Manovra bis”) – che dal 17/09/2011 ha introdotto la possibilità, per il venditore, di continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate (prima di questa modifica, l'agevolazione si doveva obbligatoriamente trasferire all'acquirente).
Continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 41/98, “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia” (v. D.P.R. 917/86, art. 16-bis, comma 9).
Con successivo decreto possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni sulla Detrazione 36% (v. D.P.R. 917/86, art. 16-bis, comma 10).
Per completezza, si riporta di seguito il testo dell’art. 16-bis, introdotto dal DL 201/11 nel D.P.R. 917/86:
“Art. 16-bis - Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile;
b)di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lett. c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
8. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia".
10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”
DETRAZIONE 55%
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici
La Detrazione 55% – IRPEF o IRES – per la riqualificazione energetica degli edifici viene prorogata fino al 31 dicembre 2012.
A quanto si legge nell’art. 4, comma 4 del DL, alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013 si applicherà, invece, la Detrazione 36%; le riqualificazioni energetiche, pertanto, risulteranno equiparate alle ristrutturazioni degli edifici.
Questi gli interventi che possono fruire, fino al 31/12/2012, della Detrazione 55%:
Rif. di Legge | TIPOLOGIA DI INTERVENTO | DETRAZIONE 55% VALORE MAX |
L. 296/06, art. 1, c. 344 D.M. 19/02/07, art. 1, c. 2 e s.m.i. | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA di edifici esistenti | € 100.000 |
L. 296/06, art. 1, c. 345 D.M. 19/02/07, art. 1, c. 3 e s.m.i. L. 244/07 , art. 1, c. 24 lett. C) | INTERVENTI SULL'INVOLUCRO di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; SOSTITUZIONE FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI in singole unità immobiliari | € 60.000 |
L. 296/06, art. 1, c. 346 D.M. 19/02/07, art. 1, c. 4 e s.m.i. | INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università | € 60.000 |
L. 296/06, art. 1, c. 347 D.M. 19/02/07, art. 1, c. 5 e s.m.i. L. 244/07 art. 1, c. 286 | SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE con: impianti dotati di CALDAIE A CONDENSAZIONE e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione impianti dotati di POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA e con IMPIANTI GEOTERMICI A BASSA ENTALPIA e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione | € 30.000 |
Si riporta di seguito il testo dell'art. 4, comma 4 del DL:
"Nell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Ai relativi oneri annui valutati in 6,58 milioni di euro per l'anno 2014 e in 2,75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali». La detrazione prevista dall'articolo 16-bis comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2013."
RITENUTA DEL 4% SUI BONIFICI
Secondo l’art. 4, comma 3 del DL 201/11, continua ad applicarsi la ritenuta del 4% all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici – bancari o postali – disposti dai contribuenti per beneficiare delle Detrazioni 36 e 55% (rif. DL 78/10, convertito nella Legge 122/10 e s.m.i.).
N.B. Il testo del Decreto-Legge è all’esame del Parlamento, che dovrà convertirlo in legge.
Sarete, ovviamente, informati di eventuali modifiche o integrazioni riguardanti le detrazioni fiscali.