DETRAZIONI E CONTO TERMICO 2022

Detrazioni e conto termico 2024

SCEGLI LA QUALITÀ IMMERGAS E MOLTIPLICA IL RISPARMIO CON DETRAZIONI E INCENTIVI!

Sostituire la caldaia con un modello più efficiente, con una pompa di calore o con un sistema ibrido sono tutti interventi che ti consentono di ridurre i costi della bolletta nonché di beneficiare di agevolazioni fiscali o incentivi.

Fino al 31 dicembre 2024 si possono scegliere tre possibili soluzioni, alternative fra loro:

  • DETRAZIONE 50% IRPEF (BONUS CASA) per “ristrutturazioni” edilizie e interventi finalizzati al risparmio energetico in immobili residenziali esistenti
  • DETRAZIONE 50%-65% IRPEF-IRES (ECOBONUS) per le riqualificazioni energetiche degli edifici esistenti

nonchè 

  • CONTO TERMICO 2.0 per l’efficienza energetica e l’uso delle fonti rinnovabili negli edifici esistenti

N.B. Questo incentivo, diversamente dalle Detrazioni, non ha scadenza ma è soggetto ad aggiornamento (si attende la versione 3.0).

SUPER-ECOBONUS 70% (ex 110%) IRPEF
Applicabile, con aliquote ridotte, fino alle scadenze previste dal DL aiuti-quater n. 176 del 18/11/2022 – convertito nella Legge n. 6/2023 – e dalla Legge di bilancio 2023 (n. 197/2022) di seguito indicate.

Per i condomini, le persone fisiche che possiedono da 2 a 4 U.I. e per gli Enti e Associazioni del terzo settore (Onlus etc.) il SUPERBONUS risulta applicabile con aliquota ridotta al:

  • 70% per le spese sostenute entro il 31/12/2024;
  • 65% per le spese sostenute entro il 31/12/2025. 

Enti e Associazioni terzo settore (Onlus, ODV, etc)

Resta al 110% fino al 31/12/2025 solo per quegli Enti/Associazioni che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del CdA non percepiscano alcun compenso, che effettuano interventi su immobili accatastati:

  • B/1, collegi, orfanotrofi, conventi, seminari, ricoveri, ospizi, caserme,
  • B/2, case di cura ed ospedali senza fine di lucro,
  • D/4, case di cura ed ospedali con fine di lucro.

La detrazione viene ripartita in 4 quote per le spese sostenute dal 2022.

Il SUPER-ECOBONUS premia interventi di riqualificazione energetica in edifici residenziali esistenti. Per beneficiare di questa interessante detrazione occorre rispettare le seguenti condizioni:

  1. realizzare almeno uno degli interventi trainanti individuati dal D.L. “rilancio” n. 34/2020 (isolamento termico delle superfici opache; sostituzione dell’impianto termico)
  2. assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe più alta, da dimostrare mediante APE ante e post intervento.

Per gli approfondimenti sulle varie agevolazioni vai alle sezioni specifiche!

I privati possono godere, in determinati casi, di un ulteriore beneficio fiscale: l’IVA agevolata al 10%. Per approfondimenti al riguardo vedi l’apposita sezione.
Questo ulteriore sgravio, abbinabile alle agevolazioni di cui sopra, può riguardare diverse tipologie di interventi effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e relative pertinenze.

Di seguito una descrizione dettagliata delle singole soluzioni con tutte le specifiche del caso e la relativa documentazione scaricabile.
Prima, però, alcune considerazioni utili per orientarsi tra le diverse detrazioni per le ristrutturazioni, riqualificazioni energetiche e Conto Termico applicabili nel 2024 (SUPERBONUS escluso); occorre infatti sottolineare che NON tutti i soggetti sono ammessi alle diverse forme di agevolazione: 

Soggetti IRPEFBONUS CASA (Detrazione 50% per ristrutturazioni)ECOBONUS (Detrazione 
50%-65%
per riqualificazioni energetiche)
CONTO TERMICO
2.0
PRIVATI
(solo per abitazioni e relative pertinenze)
SISISI
(non per caldaie a condensazione)
CONDOMINI
(solo per abitazioni e relative pertinenze)
SISISI
(non per caldaie a condensazione)
Soggetti IRESBONUS CASA (Detrazione 50% per ristrutturazioni)ECOBONUS (Detrazione 
50%-65%
per riqualificazioni energetiche)
CONTO TERMICO 2.0
IMPRESE
(solo per fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività)
NOSISI
(non per caldaie a condensazione)
Altri soggettiBONUS CASA (Detrazione 50% per ristrutturazioni)ECOBONUS (Detrazione 
50%-65%
per riqualificazioni energetiche)
CONTO TERMICO 2.0
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(su edifici di pertinenza)
NONOSI
ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI, ex IACP
(per interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di edifici residenziali di proprietà)
NOSISI

In particolare, il PRIVATO (soggetto IRPEF), può accedere a tutte e tre le forme di agevolazione – alternative fra loro – ma deve tener conto di quanto segue

1. Le Detrazioni fiscali (entrambe) e gli incentivi del Conto Termico riguardano edifici ed impianti esistenti (la prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso in Catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ICI/IMU, ove dovuta).

2. Per le Detrazioni fiscali (entrambe) la prima discriminante è legata alla capienza dell’IRPEF: si ha, infatti, diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’IRPEF dovuta per l’anno in questione; le eventuali somme eccedenti l’imposta non possono essere recuperate in alcun modo.

ESEMPIO: se la quota annua detraibile è di 1.200 euro e l’IRPEF nell’anno in questione ammonta a 1.000 euro, la parte residua della quota annua detraibile (200 euro) non può essere recuperata in alcun modo.
Il fatto che le Detrazioni fiscali:

  • vadano ripartite su 10 anni,
  • possano spettare anche ai familiari (ovvero il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) conviventi, se sostengono le spese,

può risultare quindi un vantaggio più che uno svantaggio!
L’incentivo del Conto Termico, invece, non è vincolato alla capienza IRPEF e viene riconosciuto in 2 (o 5) anni; per le pompe di calore, i sistemi ibridi a pompa di calore, gli scaldacqua a pompa di calore ed il solare termico, però, non tiene conto della spesa effettivamente sostenuta e si basa, invece, su specifici requisiti, coefficienti e formule. Il contributo, pertanto, può risultare poco consistente.

3. Occorre anche considerare gli adempimenti (= burocrazia) e le spese di istruttoria previste per le varie agevolazioni:

  • la Detrazione 50% BONUS CASA prevede (dal 2018) la redazione della c.d. “comunicazione ENEA”, piuttosto semplice;
  • la Detrazione 50%-65% ECOBONUS prevede la redazione della c.d. “pratica ENEA”, in genere da parte del Progettista (fanno eccezione alcuni interventi);
  • il CONTO TERMICO 2.0 prevede la redazione della “pratica GSE”, in genere con necessità del progettista.
    • N.B. Gli interventi di ristrutturazione dell’impianto di climatizzazione invernale o d’installazione dei pannelli solari richiedono comunque l’intervento del Progettista (per le pratiche edilizie, il progetto Legge 10, la redazione/aggiornamento dell’ACE-APE, …). Le spese del Progettista sono detraibili con entrambe le Detrazioni, mentre sono riconosciute solo in parte dal Conto Termico.

4. Alcuni degli interventi impiantistici sono agevolati sia dalle Detrazioni fiscali che dal Conto Termico, altri no. Vediamo alcuni esempi.

  • sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con pompa di calore ad alta efficienza e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione;
  • installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua calda.
  • sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, mediante inserimento di valvole termostatiche a bassa inerzia termica (il Conto Termico incentiva questo intervento solo se realizzato dalla Pubblica Amm.ne).
  • sostituzione del vecchio generatore con caldaia ad ‘alto rendimento’ e/o miglioramento del sistema termoregolazione;
    N.B. La semplice (mera) sostituzione del generatore di calore va effettuata nel rispetto della legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza e risparmio energetico. È bene sottolineare che la legge prescrive, in caso di sostituzione, l’impiego di generatori più performanti e l’installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica. A ciò si aggiunge l’obbligo di trattare l’acqua dell’impianto.
  • installazione di sistema integrato, composto da caldaia a condensazione + pompa di calore + solare termico, sull’esistente (l’ECOBONUS, invece, incentiva il sistema integrato solo se si opta per l’intervento di riqualificazione globale di cui alla L. 296/06, art. 1, c. 344);
  • installazione di impianto fotovoltaico fino a 20 kWp per uso domestico;
  • sostituzione di scaldacqua elettrico con scaldacqua a gas (l’ECOBONUS e il CONTO TERMICO 2.0 incentivano la sostituzione di scaldacqua tradizionali o elettrici con scaldacqua in pompa di calore).
  • sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con sistema ibrido a pompa di calore, definito «impianto dotato di pompa di calore integrata con caldaia a condensazione assemblato in fabbrica o factory made».

Soluzioni

Superbonus 70% (ex 110%)

Detrazione IRPEF per riqualificazioni energetiche degli edifici esistenti

RIFERIMENTO LEGISLATIVO: art. 119 del DL rilancio n. 34/2020 e s.m.i.
VALIDITÀ  con le aliquote e le scadenze previste dal DL aiuti-quater (n. 176 del 18/11/2022) di seguito indicate.

CONDOMINI / EDIFICI DA 2 A 4 U.I. CON UNICO PROPRIETARIO: 

Per i condomini, le persone fisiche che possiedono da 2 a 4 U.I.  il SUPER-ECOBONUS risulta applicabile con aliquota ridotta al:

  • 70% per le spese sostenute entro il 31/12/2024;
  • 65% per le spese sostenute entro il 31/12/2025.

Enti e Associazioni terzo settore (Onlus, ODV, etc)
La scadenza del SUPER-ECOBONUS 110% è fissata al 31/12/2025 solo per Onlus, ODV, APS che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del CdA non percepiscano alcun compenso, che effettuano interventi su immobili accatastati:

  • B/1, collegi, orfanotrofi, conventi, seminari, ricoveri, ospizi, caserme,
  • B/2, case di cura ed ospedali senza fine di lucro,
  • D/4, case di cura ed ospedali con fine di lucro.

Negli altri casi l’aliquota, già ridotta al 90% nel 2023, scende al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

La detrazione viene ripartita in 5 quote annuali di pari importo per gli anni 2020-2021, e in 4 per le spese sostenute dal 2022.


La detrazione SUPERBONUS è caratterizzata da:

  • aliquota maggiorata rispetto all’ECOBONUS
  • tempi di rientro della detrazione dimezzati rispetto all’ECOBONUS
  • limitazione a specifiche tipologie di soggetti e immobili
  • applicabilità vincolata:
    – alla realizzazione di almeno uno degli interventi trainanti sotto indicati e
    – al miglioramento della prestazione energetica dell’edificio.

Della detrazione SUPER-ECOBONUS 2024 possono beneficiare:

  • Condomìni persone fisiche «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche», per interventi sulle parti comuni dell’edificio plurifamiliare
  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale

I soggetti IRES (Imprese) possono rientrare tra i beneficiari solo in caso di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Il SUPER-ECOBONUS non può essere fruito per interventi effettuati sulle unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), nonché A9 (palazzi storici, castelli) per le unità immobiliari non aperte al pubblico. 

La detrazione si applica a specifici interventi “trainanti”, fra i quali ricordiamo:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza > 25% della superficie disperdente lorda di edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di accesso/i autonomo/i dall’esterno, con materiali isolanti rispondenti ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 11/10/17
  • sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento o la fornitura di ACS, alimentati da caldaia a condensazione (classe A), pompa di calore, sistema ibrido, geotermico – anche abbinati all’installazione di impianti FV e relativi sistemi di accumulo – microcogenerazione, collettori solari, allaccio al teleriscaldamento efficiente nei Comuni montani non interessati alle procedure europee di infrazione aperte dalla Commissione UE nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto delle Direttive sulla qualità dell’aria (il rif. è al mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto e di Pm10)
  • sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti in edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e dispongano di accesso/i autonomo/i dall’esterno, alimentati da caldaia a condensazione (classe A), pompa di calore, sistema ibrido, geotermico – anche abbinati all’installazione di impianti FV e relativi sistemi di accumulo – microcogenerazione, collettori solari; caldaie a biomassa (5 Stelle), solo per le aree non metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure UE di infrazione nei confronti Italia per il mancato rispetto delle Direttive sulla qualità dell’aria; allaccio al teleriscaldamento efficiente nei Comuni montani non interessati dalle procedure UE di infrazione di infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto delle Direttive sulla qualità dell’aria (per gli interventi che riguardano i generatori a biomassa e l’allaccio al TLR il riferimento è al mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto e di Pm10).

L’installazione di pannelli Fotovoltaici e di sistemi di accumulo per impianti FV, nonché la realizzazione di interventi previsti dall’ECOBONUS (diversi dagli interventi trainanti) e la posa di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, rientrano nella detrazione SUPER-ECOBONUS solo se realizzati congiuntamente a uno degli interventi trainanti di cui sopra; per questo vengono definiti interventi “trainati”.   

L’intervento, o l’insieme di interventi (trainante + trainato/i), deve assicurare il miglioramento di almeno 2 CLASSI energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, da dimostrare mediante l’APE – Attestato di Prestazione Energetica – pre e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato (Progettista) nella forma della dichiarazione asseverata. 
Per ottenere la detrazione 110%, il tecnico abilitato (Progettista) deve asseverare la sussistenza dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute per l’intervento.
I pagamenti delle spese relative all’intervento devono essere effettuati tramite bonifico per detrazioni (bancario o postale) se i richiedenti sono “persone fisiche”. 

Per il SUPERBONUS occorre inoltrare ad ENEA, entro 90 giorni da fine lavori, l’Asseverazione del tecnico abilitato (Progettista) relativa alla sussistenza dei requisiti tecnici e alla congruità delle spese sostenute per l’intervento, tramite l’apposito portale (https://detrazionifiscali.enea.it/superecobonus.asp).

Nuove procedure di accesso ai portali ENEA: Dal 1° ottobre 2021, per inserire nuove pratiche Superbonus, Ecobonus e Bonus Casa sul sito ENEA, bisognerà autenticarsi con SPID. 
Gli account “intermediario” intestati ad aziende potranno continuare ad utilizzare il precedente login. 
Si consiglia di effettuare il primo accesso dal portale unico https://detrazionifiscali.ENEA.it/

Ecobonus 65%

Detrazione IRPEF e IRES per riqualificazioni energetiche degli edifici esistenti

RIFERIMENTO LEGISLATIVO: Legge 296/06 e s.m.i., art. 1, commi da 344 a 347.

VALIDITÀ: fino al 31 dicembre 2024.
N.B. Dal 1° gennaio 2025 (salvo ulteriori proroghe) l’agevolazione sarà sostituita dalla detrazione 36% per le ristrutturazioni edilizie

La detrazione ECOBONUS – di cui possono beneficiare sia i privati che le imprese (soggetti IRPEF o IRES) –  si applica a specifici interventi, fra i quali ricordiamo:

  • sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con
    – ​caldaia a condensazione di classe energetica A abbinata a sistema di termoregolazione evoluto di classe V, VI o VIII, 
    – pompa di calore ad alta efficienza e contestuale messa a punto / equilibratura del sistema di distribuzione
    – apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro 
    IMPORTANTE: l’installazione di caldaia a condensazione di classe energetica A non abbinata a a sistema di termoregolazione evoluto comporta un abbassamento della detrazione al 50%.
    Le caldaie a condensazione di classe energetica B non sono incentivate.
    Gli impianti termici centralizzati con caldaia a condensazione in classe A beneficiano solo dell’aliquota 50%; la termoregolazione evoluta non risulta, infatti, compatibile con le caratteristiche di tali impianti (rif. FAQ ENEA 15.D).
  • sostituzione di scaldacqua tradizionale con scaldacqua a pompa di calore dedicato alla produzione di acqua calda sanitaria 
  • l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda.

Resta confermata:

  • la necessità di installare valvole termostatiche a bassa inerzia termica sull’impianto di climatizzazione invernale (fatti salvi i casi di esclusione previsti dal Decreto 06/08/2020, Allegato A, p.to 10.3)
  • la ripartizione in 10 anni della detrazione ed anche l’iter burocratico;
  • la necessità, per le persone fisiche, di effettuare i pagamenti delle spese relative all’intervento tramite bonifico (bancario o postale).

per lavori di riqualificazione energetica nelle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del Codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024, i CONDOMINI e gli ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (ex IACP) potranno, inoltre, contare su agevolazioni più elevate:

  • detrazione 70% per interventi di riqualificazione energetica dell’involucro dell’edificio condominiale con  un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  • detrazione 75% per interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali, finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto “requisiti minimi” 26/06/15.

Queste agevolazioni, da ripartire in 10 anni, vanno calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per ottenere le detrazioni 70 e 75%, la sussistenza dei requisiti sopra indicati dev’essere asseverata da professionisti abilitati mediante l’APE di cui al Decreto 26/06/15.

La trasmissione dei dati deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, tramite l’apposito portale ENEA (http://bonusfiscali.enea.it), previa autenticazione con credenziali SPID o CIE.


Interventi completati nel 2023
Per trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi conclusi lo scorso anno selezionare ECOBONUS “2023”.

Interventi completati nel 2024
Per gli interventi conclusi a partire dal 1° gennaio 2024, il termine di 90 per l’invio della pratica decorre dal 26/01/2024, data di attivazione della sezione ECOBONUS “2024” nel portale ENEA.

Documenti riassuntivi Immergas:
Vademecum ai principali adempimenti per la Detrazione 65-50% ECOBONUS


Dichiarazioni Immergas:

– caldaie a condensazione per uso domestico
– caldaie a condensazione di alta potenza
– pompe di calore
– sistemi ibridi compatti
– scaldacqua a pompa di calore RAPAX V2-V3
– solare termico

utili per l’ottenimento dell’agevolazione fiscale

– Agenzia delle Entrate – Guida efficienza energetica (ed. 03/2019)
– ENEA – VADEMECUM interventi (rev. 01/2021)
– ENEA – FAQ ECOBONUS
– ENEA – FAQ di natura informatica (compilazione pratica)

Bonus Casa 50%

Detrazione IRPEF per interventi edili e/o di risparmio energetico in edifici residenziali esistenti

RIFERIMENTO LEGISLATIVO: D.P.R. 917/86 e s.m.i., art. 16-bis.

VALIDITÀ: fino al 31 dicembre 2024.
N.B. Dal 1° gennaio 2025 (salvo proroghe) la detrazione tornerà all’aliquota del 36% ed al tetto di spesa ammissibile pari a 48.000 euro.

Questa detrazione – di cui possono beneficiare le persone fisiche (privati e condomini, soggetti IRPEF) – è applicabile non solo alle manutenzioni ordinarie/straordinarie o alle ristrutturazioni.
Il BONUS CASA si applica anche quest’anno alla realizzazione di “opere finalizzate al risparmio energetico” come, ad esempio, la sostituzione del vecchio generatore con una caldaia ad “alto rendimento” (convenzionale o a condensazione), nonché per l’adeguamento degli impianti gas esistenti.
Resta confermata la ripartizione in 10 anni della detrazione; i pagamenti delle spese relative all’intervento devono essere effettuati, come sempre, tramite bonifico (bancario o postale).

Dal 21 novembre 2018 è stato introdotto l’obbligo – retroattivo per il 2018 – di comunicare ENEA i dati relativi agli interventi di ‘ristrutturazione edilizia’ che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili di energia (interventi diversi dall’Ecobonus), elencati nella Guida rapida Bonus Casa.

La trasmissione dei dati deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, tramite l’apposito portale ENEA (bonusfiscali.enea.it), previa autenticazione con credenziali SPID o CIE..

Interventi completati nel 2023

Per trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi conclusi lo scorso anno selezionare BONUS CASA “2023”.

Interventi completati nel 2024
Per gli interventi conclusi a partire dal 1° gennaio 2024, il termine di 90 giorni per l’invio della pratica decorre dal 26/01/2024, data di attivazione della sezione BONUS CASA “2024” nel portale ENEA.



N.B. L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 46/E del 18/04/19, ha chiarito che la mancata o tardiva trasmissione a ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, obbligatoria per legge, non pregiudica il diritto alla Detrazione 50% Bonus Casa. 

Documenti riassuntivi Immergas:
– Vademecum ai principali adempimenti per la Detrazione 50% BONUS CASA
– Dati tecnici caldaie a condensazione per pratica ENEA

Dichiarazioni Immergas:
– Dichiarazione caldaie a gas per Bonus Casa 50% 
– Dichiarazione caldaie a pellet LUXOR per Bonus Casa 50% 
– Dichiarazione pompe di calore per Bonus Casa 50%
– Dichiarazione sistemi ibridi per Bonus Casa 50%
utili per l’ottenimento dell’agevolazione fiscale

– Agenzia delle Entrate – Guida BONUS CASA ristrutturazioni (ed. 10/2022)
– ENEA – Guida rapida BONUS CASA (ed. 10/2021)
– ENEA – FAQ BONUS CASA (ed. 03/2020)

Iva 10%

Imposta agevolata per interventi edili e/o di risparmio energetico in edifici residenziali esistenti

VALIDITÀ: permanente.

Quando è possibile fruire dell’IVA agevolata al 10% per gli interventi in edilizia?

La risposta è articolata, dato che in Italia abbiamo diverse tipologie di IVA al 10%.

Tale aliquota, infatti, in edilizia risulta applicabile – seppur in modo diverso – agli interventi di:
–  MANUTENZIONE ORDINARIA e STRAORDINARIA,
–  RISTRUTTURAZIONE,
effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e relative pertinenze.

È prevista, inoltre, un’aliquota al 10% specifica per i PANNELLI SOLARI (termici e fotovoltaici).

N.B. L’applicazione dell’IVA ridotta è prevista solo nella fase finale (es. rapporto tra venditore ed utente privato) di commercializzazione dei beni ed è subordinata al rilascio di una Dichiarazioneda parte dell’acquirente circa la utilizzazione dei beni stessi. L’aliquota 10% è applicabile anche alle relative prestazioni di posa in opera (manodopera) da parte dell’installatore, ovvero il cosiddetto soggetto cedente.

Vediamo nel dettaglio le tre tipologie.

Trattasi appunto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (di cui all’art. 3, lett. ‘a)’ e ‘b)’ del D.P.R. 380/01), effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e relative pertinenze.

Il riferimento di legge è l’art.7, L.488/99 e successive modificazioni.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono agevolabili solo se realizzati sulle ‘parti comuni’ di edifici condominiali (es. centrale termica), mentre quelli di manutenzione straordinaria (es. sostituzione del generatore di calore) possono riguardare anche le singole unità immobiliari.

Questo tipo di agevolazione, oltre alla prestazione d’opera, può comprendere anche i beni finiti e le materie prime e semilavorate, con limitazioni però per i ‘beni di valore significativo’ (es. caldaie, apparecchiature di condizionamento).
 

N.B. La Legge di bilancio 2018 (la n. 205/17) reca una norma di interpretazione autentica della disciplina dell’IVA agevolata al 10% per le prestazioni aventi a oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, secondo la quale la determinazione del valore dei “beni significativi” dev’essere effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale; si stabilisce, inoltre, che la fattura emessa dal soggetto che realizza l’intervento deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo.


In merito al concetto di ‘bene significativo’ si specifica che in fattura l’aliquota ridotta si applica solo “fino a concorrenza del valore della prestazione“, cioè alla differenza tra l’importo totale dei lavori eseguiti e il valore dei ‘beni significativi’ acquistati.
 
Facciamo un ESEMPIO per maggior chiarezza:

Intervento di sostituzione del generatore di calore (con modello ad alto rendimento) dal costo complessivo di 4.500 euro, costituito da:

  • 2.500 euro come costo caldaia (bene significativo);
  • 2.000 euro come costo complessivo della prestazione, dei materiali e dei beni non significativi impiegati (es. tubi, raccordi).

In fattura i 2.000 euro di costo prestazione saranno assoggettati all’IVA 10%, mentre il costo caldaia (2.500 €) dovrà essere suddiviso in due parti:

  1. la prima, di 2.000 € (pari al valore della prestazione, dei materiali e dei beni non significativi impiegati), va assoggettata all’aliquota IVA 10%;
  2. la seconda, pari a 500 € (differenza tra costo caldaia e costo prestazione), deve essere fatturata con aliquota al 22%.

Nota: se il privato acquistasse autonomamente la caldaia e chiedesse all’installatore la mera prestazione d’opera (installazione), potrebbe beneficiare dell’IVA agevolata solo su quest’ultima e non sul bene caldaia (la cui IVA rimarrebbe al 22%).

Infatti come specificato dall’Agenzia delle Entrate, l’IVA al 10% per le manutenzioni ordinarie e straordinarie NON è applicabile:

  • ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
  • ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
  • alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
  • alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con IVA al 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’IVA al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

Gli interventi di restauro/risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 3, lettere ‘c)’ e ‘d)’ del D.P.R. 380/01, beneficiano dell’IVA al 10% – sia per i beni che per i servizi, senza alcuna distinzione o vincoli particolari riguardo all’acquisto diretto o meno da parte del privato – come previsto dal riferimento di legge, il D.P.R. 633/72.

La legge definisce “ristrutturazione di un impianto termico un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato” (rif. D.Lgs. 192/05 e successive modifiche e integrazioni).

N.B. Per l’intervento di ristrutturazione dell’impianto termico è necessaria la redazione della Relazione tecnica di cui all’art. 28 della Legge 10/91 e s.m.i., ovvero del cosiddetto “progetto Legge 10” da parte del termotecnico, nonché un titolo edilizio abilitativo (per quest’ultimo verificare presso l’Ufficio tecnico del Comune).

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 269/E del 2007, ha fornito chiarimenti sull’IVA agevolata applicabile alle vendite di:

  • “impianti termici ad energia solare, detti anche ‘kit solari’, la cui funzione essenziale è quella di sfruttare al meglio l’irradiazione solare per trasformarla in energia termica”;
  • “singole parti componenti dei citati kit solari, quali i pannelli solari, i bollitori specifici per tali impianti, le pompe di alimentazione del flusso del liquido termovettore tra pannelli solari e bollitori all’interno dell’impianto”, a condizione che l’acquirente sia o l’impresa che installa/costruisce impianti solari o l’utilizzatore finale.

Quest’ultimo deve rilasciare, al venditore, un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i componenti acquistati saranno utilizzati per la costruzione dell’impianto solare di cui al riferimento di legge: punto n. 127-quinquies del D.P.R. 633/72.
 

A completamento di questa panoramica sull’IVA agevolata è opportuno ricordare che, nel caso in cui i componenti e/o impianti citati in questo approfondimento – ovvero caldaie, impianti di condizionamento, impianti solari, considerati dalla legge ‘beni finiti’ – siano acquistati per la nuova costruzione di una ‘casa di abitazione non di lusso’, risulta applicabile l’IVA al 4%.
 

I privati possono beneficiare sia delle agevolazioni fiscali (le detrazioni 50 e 65%, in particolare, sono valide fino al 31/12/15) che dell’IVA agevolata al 10% per i casi sopra descritti; un doppio vantaggio da non lasciarsi sfuggire!

Conto termico 2.0

Incentivo per efficientamento e uso delle rinnovabili negli edifici esistenti

RIFERIMENTO LEGISLATIVO: D.M. 16/02/16.

VALIDITÀ: a partire dal 31 maggio 2016.

Il CONTO TERMICO 2.0 di cui al Decreto 16 febbraio 2016 incentiva gli interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, realizzati dai soggetti privati (persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario) e dalla Pubblica Amministrazione in edifici esistenti.

Questa nuova versione privilegia i “piccoli interventi”, che potranno beneficiare di una procedura semplificata per gli apparecchi elencati in un apposito catalogo; prevede, inoltre, l’inventivazione di nuove tipologie di intervento. 

Gli interventi incentivati sono diversificati a seconda dei soggetti beneficiari.
La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con caldaie a condensazione ricade fra gli interventi per sole PA.

Fra gli interventi per PA e soggetti privati, invece, sono previsti i seguenti:

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione (assemblati in fabbrica o factory made),
  • sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore (come i ns. RAPAX V3),
  • installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling.

I pagamenti delle spese relative all’intervento incentivabile devono essere effettuati, come sempre, tramite bonifico parlante (che nella causale richiamerà il D.M. 16/02/16); il Conto termico 2.0 ammette la possibilità di utilizzare, per spese sostenute in un unico pagamento e fino a 5.000 €, la carta di credito. 

Gli incentivi per le varie tipologie di intervento, calcolati seguendo le indicazioni del D.M. 16/02/16, sono corrisposti in rate annuali costanti per 2 o 5 anni a seconda dell’intervento.
L’incentivo è corrisposto in 2 rate per interventi d’installazione di generatori fino a 35 kW collettori solari termici di superficie solare lorda fino a 50 m2; per importi fino a 5.000 €, però, è prevista l’erogazione del contributo in un’unica soluzione.
Gli importi dell’incentivo sono erogati:

  • entro i 30 giorni successivi al bimestre in cui ricade la data di accettazione della scheda-contratto,
  • al netto del corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività d’istruttoria GSE (pari all’1% del valore del contributo totale spettante, fino ad un max di 150 €).

Modalità di accesso all’incentivo per interventi di piccole dimensioni: i soggetti privati adottano l’accesso diretto ovvero l’inserimento, entro 60 giorni da fine lavori, della “scheda-domanda” sul ‘Portaltermico’ (già attivo dal 31/05/16 per tale modalità).

N.B. Per accedere al Portaltermico ed avviare la procedura di accesso diretto il Soggetto Responsabile – ovvero il soggetto che ha sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi e che ha diritto all’incentivo e stipula il contratto con il GSE – deve, innanzitutto, registrarsi sul portale nella sezione Area clienti: https://auth.gse.it
È possibile avvalersi anche di un Soggetto Delegato, ovvero di una persona fisica o giuridica che opera – tramite delega – per nome e per conto del SR sul portale GSE; tale ruolo può essere rivestito dal tecnico abilitato (come per la Detrazione 65%, s’intende il progettista iscritto a specifici ordini e collegi professionali).

Documenti riassuntivi Immergas:
– Vademecum ai principali adempimenti del Conto termico 2.0 (in aggiornamento

Catalogo apparecchi domestici GSE
Semestralmente in GSE aggiorna il Catalogo apparecchi domestici, in cui compaiono anche i generatori fino a 35 kW e i collettori solari termici Immergas.
N.B. Per gli apparecchi elencati a Catalogo non occorre inviare la documentazione Immergas, essendo già a disposizione del GSE.
Le Dichiarazioni del fabbricante, richieste dal GSE, sono comunque scaricabili dalle pagine di prodotto, alla voce “Certificati e dichiarazioni”; alla voce “Documentazione” è possibile scaricare, invece, il Libretto istruzioni e la Scheda tecnica del prodotto scelto.

N.B. Per informazioni e/o richieste di documentazione relativa ai prodotti incentivabili contattate il servizio di Consulenza tecnica tramite NUMERO VERDE 800 306 306 (opzione 2) o indirizzo mail consulenza@immergas.com.  

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Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali: normativo@immergas.com.