- Azienda
- Prodotti
Prodotti- Sistemi ibridi
- Sistemi ibridi
- Sistemi ibridi compatti
- Centralizzati
- Termoregolazione
- Pompe di calore
- Pompe di calore
- Tutta la gamma
- Scaldacqua
- Centralizzati
- Termoregolazione
- Climatizzatori
- Ventilconvettori
- Ventilconvettori
- Tutta la gamma
- Termoregolazione
- Fotovoltaico
- Solare termico
- Caldaie
- Bollitori
- Accessori
- Accessori
- Tutta la gamma
- Termoregolazione
- Fumisteria
- Optional
- Le nostre soluzioni
- Prodotti
Agevolazioni fiscali
Agevolazioni fiscali
Detrazioni e conto termico 2026
Scegli la qualità Immergas e moltiplica il risparmio con detrazioni e incentivi
Sostituire il vecchio generatore di calore con una pompa di calore o un sistema ibrido, come installare l’impianto solare termico o fotovoltaico, ti consente di ridurre i costi della bolletta nonché di beneficiare di agevolazioni fiscali o incentivi.
Fino al 31 dicembre 2026 si possono scegliere le seguenti soluzioni, alternative fra loro:
DETRAZIONE 50%-36% IRPEF (BONUS CASA) per “ristrutturazioni” edilizie e interventi finalizzati al risparmio energetico in immobili residenziali esistenti
DETRAZIONE 50%-36% IRPEF-IRES (ECOBONUS) per le riqualificazioni energetiche degli edifici esistenti
nonchè
CONTO TERMICO per l’efficienza energetica e l’uso delle fonti rinnovabili negli edifici esistenti
N.B. Questo incentivo, diversamente dalle Detrazioni, non ha scadenza ma è soggetto ad aggiornamento.
Soluzioni
Ecobonus 50%-36%
Detrazione IRPEF e IRES per riqualificazioni energetiche degli edifici esistenti
RIFERIMENTO LEGISLATIVO: Legge 296/06 e s.m.i., art. 1, commi da 344 a 347.
VALIDITÀ: fino al 31 dicembre 2026 con aliquota:
- 50% per abitazione principale
- 36% per altre unità immobiliari
N.B. Le aliquote per il 2027 saranno le seguenti:
- 36% per abitazione principale
- 30% per altre unità immobiliari
La detrazione ECOBONUS – di cui possono beneficiare sia i privati che le imprese (soggetti IRPEF o IRES) – si applica a specifici interventi, fra i quali ricordiamo:
- sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con
– pompa di calore ad alta efficienza e contestuale messa a punto / equilibratura del sistema di distribuzione
– apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro - sostituzione di scaldacqua tradizionale con scaldacqua a pompa di calore dedicato alla produzione di acqua calda sanitaria
- l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda.
Resta confermata:
- la necessità di installare valvole termostatiche a bassa inerzia termica sull’impianto di climatizzazione invernale (fatti salvi i casi di esclusione previsti dal Decreto 06/08/2020, Allegato A, p.to 10.3)
- la ripartizione in 10 anni della detrazione ed anche l’iter burocratico;
- la necessità, per le persone fisiche, di effettuare i pagamenti delle spese relative all’intervento tramite bonifico (bancario o postale) specifico per detrazioni.
La trasmissione dei dati deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, tramite l’apposito portale ENEA (http://bonusfiscali.enea.it), previa autenticazione con credenziali SPID o CIE.
Interventi completati nel 2025
Per trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi conclusi lo scorso anno selezionare ECOBONUS “2025”.
Interventi completati nel 2026
Per gli interventi conclusi a partire dal 1° gennaio 2026, il termine di 90 giorni per l’invio della pratica decorre dalla data di attivazione della sezione ECOBONUS “2026” nel portale ENEA.
Documenti riassuntivi Immergas:
Vademecum ai principali adempimenti per la Detrazione ECOBONUS
Dichiarazioni Immergas:
– pompe di calore
– climatizzatori
– sistemi ibridi a pompa di calore
– scaldacqua a pompa di calore RAPAX V2-V3
– solare termico
utili per l’ottenimento dell’agevolazione fiscale
– Agenzia delle Entrate – Guida efficienza energetica (ed. 03/2019)
– ENEA – VADEMECUM interventi (rev. 01/2021)
– ENEA – FAQ ECOBONUS
– ENEA – FAQ di natura informatica (compilazione pratica)
Bonus Casa 50%-36%
Detrazione IRPEF per interventi edili e/o di risparmio energetico in edifici residenziali esistenti
RIFERIMENTO LEGISLATIVO: D.P.R. 917/86 e s.m.i., art. 16-bis.
VALIDITÀ: fino al 31 dicembre 2026 con aliquota:
- 50% per abitazione principale
- 36% per altre unità immobiliari
su spesa massima di 96.000€
N.B. Le aliquote per il 2027 saranno le seguenti: - 36% per abitazione principale
- 30% per altre unità immobiliari
L’aliquota per gli anni dal 2028 al 2031 sarà al 30% per tutte le unità immobiliari.
Questa detrazione – di cui possono beneficiare le persone fisiche (privati e condomini, soggetti IRPEF) – è applicabile non solo alle manutenzioni ordinarie/straordinarie o alle ristrutturazioni.
Il BONUS CASA si applica anche alla realizzazione di “opere finalizzate al risparmio energetico” come, ad esempio, la sostituzione del vecchio generatore con un sistema ibrido, nonché per l’adeguamento degli impianti gas esistenti.
Resta confermata la ripartizione in 10 anni della detrazione; i pagamenti delle spese relative all’intervento devono essere effettuati, come sempre, tramite bonifico (bancario o postale) specifico per detrazioni.
Dal 21 novembre 2018 è stato introdotto l’obbligo di comunicare a ENEA i dati relativi agli interventi di ‘ristrutturazione edilizia’ che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili di energia (interventi diversi dall’Ecobonus), elencati nella Guida rapida Bonus Casa.
La trasmissione dei dati deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, tramite l’apposito portale ENEA (bonusfiscali.enea.it), previa autenticazione con credenziali SPID o CIE..
Interventi completati nel 2025
Per trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi conclusi lo scorso anno selezionare BONUS CASA “2024”.
Interventi completati nel 2026
Per gli interventi conclusi a partire dal 1° gennaio 2026, il termine di 90 giorni per l’invio della pratica decorre dalla data di attivazione della sezione ECOBONUS “2026” nel portale ENEA.
N.B. L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 46/E del 18/04/19, ha chiarito che la mancata o tardiva trasmissione a ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, obbligatoria per legge, non pregiudica il diritto alla Detrazione Bonus Casa.
Documenti riassuntivi Immergas:
– Vademecum ai principali adempimenti per la Detrazione 50% BONUS CASA
Dichiarazioni Immergas:
– Dichiarazione pompe di calore / scaldacqua a pompa di calore
– Dichiarazione sistemi ibridi
– Dichiarazione climatizzatori
utili per l’ottenimento dell’agevolazione fiscale
– Agenzia delle Entrate – Guida BONUS CASA ristrutturazioni (ed. 10/2025)
– ENEA – Guida rapida BONUS CASA (ed. 10/2021)
– ENEA – FAQ BONUS CASA (ed. 03/2020)
Iva 10%
Imposta agevolata per interventi edili e/o di risparmio energetico in edifici residenziali esistenti
VALIDITÀ: permanente.
Quando è possibile fruire dell’IVA agevolata al 10% per gli interventi in edilizia?
La risposta è articolata, dato che in Italia abbiamo diverse tipologie di IVA al 10%.
Tale aliquota, infatti, in edilizia risulta applicabile – seppur in modo diverso – agli interventi di:
– MANUTENZIONE ORDINARIA e STRAORDINARIA,
– RISTRUTTURAZIONE,
effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e relative pertinenze.
È prevista, inoltre, un’aliquota al 10% specifica per i PANNELLI SOLARI (termici e fotovoltaici).
N.B. L’applicazione dell’IVA ridotta è prevista solo nella fase finale (es. rapporto tra venditore ed utente privato) di commercializzazione dei beni ed è subordinata al rilascio di una Dichiarazioneda parte dell’acquirente circa la utilizzazione dei beni stessi. L’aliquota 10% è applicabile anche alle relative prestazioni di posa in opera (manodopera) da parte dell’installatore, ovvero il cosiddetto soggetto cedente.
Vediamo nel dettaglio le tre tipologie.
Trattasi appunto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (di cui all’art. 3, lett. ‘a)’ e ‘b)’ del D.P.R. 380/01), effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e relative pertinenze.
Il riferimento di legge è l’art.7, L.488/99 e successive modificazioni.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono agevolabili solo se realizzati sulle ‘parti comuni’ di edifici condominiali (es. centrale termica), mentre quelli di manutenzione straordinaria (es. sostituzione del generatore di calore) possono riguardare anche le singole unità immobiliari.
Questo tipo di agevolazione, oltre alla prestazione d’opera, può comprendere anche i beni finiti e le materie prime e semilavorate, con limitazioni però per i ‘beni di valore significativo’ (es. caldaie, apparecchiature di condizionamento).
N.B. La Legge di bilancio 2018 (la n. 205/17) reca una norma di interpretazione autentica della disciplina dell’IVA agevolata al 10% per le prestazioni aventi a oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, secondo la quale la determinazione del valore dei “beni significativi” dev’essere effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale; si stabilisce, inoltre, che la fattura emessa dal soggetto che realizza l’intervento deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo.
In merito al concetto di ‘bene significativo’ si specifica che in fattura l’aliquota ridotta si applica solo “fino a concorrenza del valore della prestazione“, cioè alla differenza tra l’importo totale dei lavori eseguiti e il valore dei ‘beni significativi’ acquistati.
Facciamo un ESEMPIO per maggior chiarezza:
Intervento di sostituzione del generatore di calore (con modello ad alto rendimento) dal costo complessivo di 4.500 euro, costituito da:
- 2.500 euro come costo caldaia (bene significativo);
- 2.000 euro come costo complessivo della prestazione, dei materiali e dei beni non significativi impiegati (es. tubi, raccordi).
In fattura i 2.000 euro di costo prestazione saranno assoggettati all’IVA 10%, mentre il costo caldaia (2.500 €) dovrà essere suddiviso in due parti:
- la prima, di 2.000 € (pari al valore della prestazione, dei materiali e dei beni non significativi impiegati), va assoggettata all’aliquota IVA 10%;
- la seconda, pari a 500 € (differenza tra costo caldaia e costo prestazione), deve essere fatturata con aliquota al 22%.
Nota: se il privato acquistasse autonomamente la caldaia e chiedesse all’installatore la mera prestazione d’opera (installazione), potrebbe beneficiare dell’IVA agevolata solo su quest’ultima e non sul bene caldaia (la cui IVA rimarrebbe al 22%).
Infatti come specificato dall’Agenzia delle Entrate, l’IVA al 10% per le manutenzioni ordinarie e straordinarie NON è applicabile:
- ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
- ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
- alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
- alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con IVA al 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’IVA al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
Gli interventi di restauro/risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 3, lettere ‘c)’ e ‘d)’ del D.P.R. 380/01, beneficiano dell’IVA al 10% – sia per i beni che per i servizi, senza alcuna distinzione o vincoli particolari riguardo all’acquisto diretto o meno da parte del privato – come previsto dal riferimento di legge, il D.P.R. 633/72.
La legge definisce “ristrutturazione di un impianto termico un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato” (rif. D.Lgs. 192/05 e successive modifiche e integrazioni).
N.B. Per l’intervento di ristrutturazione dell’impianto termico è necessaria la redazione della Relazione tecnica di cui all’art. 28 della Legge 10/91 e s.m.i., ovvero del cosiddetto “progetto Legge 10” da parte del termotecnico, nonché un titolo edilizio abilitativo (per quest’ultimo verificare presso l’Ufficio tecnico del Comune).
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 269/E del 2007, ha fornito chiarimenti sull’IVA agevolata applicabile alle vendite di:
- “impianti termici ad energia solare, detti anche ‘kit solari’, la cui funzione essenziale è quella di sfruttare al meglio l’irradiazione solare per trasformarla in energia termica”;
- “singole parti componenti dei citati kit solari, quali i pannelli solari, i bollitori specifici per tali impianti, le pompe di alimentazione del flusso del liquido termovettore tra pannelli solari e bollitori all’interno dell’impianto”, a condizione che l’acquirente sia o l’impresa che installa/costruisce impianti solari o l’utilizzatore finale.
Quest’ultimo deve rilasciare, al venditore, un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i componenti acquistati saranno utilizzati per la costruzione dell’impianto solare di cui al riferimento di legge: punto n. 127-quinquies del D.P.R. 633/72.
A completamento di questa panoramica sull’IVA agevolata è opportuno ricordare che, nel caso in cui i componenti e/o impianti citati in questo approfondimento – ovvero caldaie, impianti di condizionamento, impianti solari, considerati dalla legge ‘beni finiti’ – siano acquistati per la nuova costruzione di una ‘casa di abitazione non di lusso’, risulta applicabile l’IVA al 4%.
I privati possono beneficiare sia delle agevolazioni fiscali (le detrazioni 50 e 65%, in particolare, sono valide fino al 31/12/15) che dell’IVA agevolata al 10% per i casi sopra descritti; un doppio vantaggio da non lasciarsi sfuggire!
Conto termico 3.0
Incentivo per efficientamento e uso delle rinnovabili negli edifici esistenti
RIFERIMENTO LEGISLATIVO: D.M. 07/08/2025.
VALIDITÀ: a partire dal 25 dicembre 2025.
N.B. Per la piena applicabilità del CONTO TERMICO 3.0 si attende l’attivazione del Portaltermico,
da parte del GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
Il CONTO TERMICO 3.0 di cui al Decreto 7 agosto 2025 incentiva gli interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, realizzati dai soggetti privati (persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario) e dalla Pubblica Amministrazione in edifici esistenti.
Questa nuova versione privilegia i “piccoli interventi”, che potranno beneficiare di una procedura semplificata per gli apparecchi elencati in un apposito catalogo; prevede, inoltre, l’incentivazione di nuove tipologie di intervento.
Gli interventi incentivati sono diversificati a seconda dei soggetti beneficiari.
Fra gli interventi per PA e Soggetti privati, invece, sono previsti i seguenti:
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore,
- sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore di classe A o superiore (come i ns. RAPAX V3),
- installazione di collettori solari termici per la produzione di ACS.
I pagamenti delle spese relative all’intervento incentivabile devono essere effettuati tramite bonifico ordinario (che nella causale richiamerà il D.M. 07/08/2025).
Gli incentivi per le varie tipologie di intervento, calcolati seguendo le indicazioni del D.M. 07/08/2025, sono corrisposti in rate annuali costanti per 2 o 5 anni a seconda dell’intervento:
- 2 rate per interventi d’installazione di generatori fino a 35 kW o collettori solari termici di superficie solare lorda fino a 50 m2,
- 5 anni per potenze maggiori di 35 kW o superfici solari lorde maggiori di 50 m2.
Per gli incentivi fino a 15.000 €, però, è prevista l’erogazione in un’unica soluzione.
Gli importi dell’incentivo sono erogati:
- entro i 30 giorni successivi al bimestre in cui ricade la data di accettazione della scheda-contratto,
- al netto del corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività d’istruttoria GSE (pari all’1% del valore del contributo totale spettante, fino ad un max di 250 €).
Modalità di accesso all’incentivo per interventi di piccole dimensioni: i Soggetti privati adottano l’accesso diretto ovvero l’inserimento, entro 90 giorni da fine lavori, della “scheda-domanda” sul ‘Portaltermico’.
N.B. Per accedere al Portaltermico ed avviare la procedura di accesso diretto il Soggetto Responsabile – ovvero il soggetto che ha sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi e che ha diritto all’incentivo e stipula il contratto con il GSE – deve, innanzitutto, registrarsi sul portale nella sezione Area clienti: https://auth.gse.it
È possibile avvalersi anche di un Soggetto Delegato, ovvero di una persona fisica o giuridica che opera – tramite delega – per nome e per conto del SR sul portale GSE; tale ruolo può essere rivestito dal tecnico abilitato (come per la Detrazione ECOBONUS, s’intende il Progettista iscritto a specifici ordini e collegi professionali).
È possibile avvalersi anche di un Soggetto Delegato, ovvero di una persona fisica o giuridica che opera – tramite delega – per nome e per conto del SR sul portale GSE; tale ruolo può essere rivestito dal tecnico abilitato (come per la Detrazione 65%, s’intende il progettista iscritto a specifici ordini e collegi professionali).
Catalogo apparecchi domestici GSE
Annualmente il GSE aggiorna il Catalogo apparecchi domestici, in cui compaiono anche i generatori fino a 35 kW e i collettori solari termici Immergas.
N.B. Per gli apparecchi elencati a Catalogo non occorre inviare la documentazione Immergas, essendo già a disposizione del GSE.
Le Dichiarazioni del fabbricante, richieste dal GSE, sono riportate di seguito:
- Autocertificazione sistemi ibridi a pompa di calore per Conto Termico 3.0
- Autocertificazione pompe di calore aria-acqua per Conto Termico 3.0
- Autocertificazione pompe di calore aria-aria per Conto Termico 3.0
- Autocertificazione scaldacqua a pompa di calore per Conto Termico 3.0
- Autocertificazione collettori solari termici per Conto Termico 3.0
- Autocertificazione per Conto Termico 3.0 impianti solari termici prefabbricati Factory Made per Conto Termico 3.0
e saranno presto scaricabili anche dalle pagine di prodotto, alla voce “Certificati e dichiarazioni”.
Alla voce “Documentazione” delle pagine prodotto è possibile scaricare, inoltre, il Libretto istruzioni e la Scheda tecnica del prodotto scelto.
N.B. Per informazioni e/o richieste di documentazione relativa ai prodotti incentivabili contattate il servizio di Consulenza tecnica tramite NUMERO VERDE 800 306 306 (opzione 2) o indirizzo mail consulenza@immergas.com.
All’indirizzo https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico-3-0 è possibile visionare/scaricare:
– Regole applicative GSE aggiornate
– i modelli di Contratto tipo Conto termico – Accesso tramite prenotazione e di
Contratto tipo Conto termico – Accesso diretto
– Catalogo apparecchi domestici GSE
Contatti
Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali: normativo@immergas.com.